Conversione permesso soggiorno e istanza protezione internazionale: cautela in attesa del merito (TAR Puglia n. 100 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la sopravvenuta manifestazione di volontà, da parte del ricorrente, di presentare istanza per il riconoscimento della protezione internazionale costituisce circostanza idonea a orientare il giudice cautelare verso l’accoglimento della domanda di sospensione. Il bilanciamento degli interessi coinvolti impone, in tale evenienza, di mantenere “re adhuc integra” la vicenda controversa fino alla decisione di merito, onde evitare che l’esecuzione del provvedimento di diniego pregiudichi irreversibilmente la posizione del richiedente. La sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato assume, pertanto, funzione conservativa dell’assetto di interessi in attesa della definizione del giudizio di merito.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava dinanzi al TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Brindisi aveva rigettato la domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, deducendone l’illegittimità. Nel ricorso era altresì domandata la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno, la Questura di Brindisi e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi, per il tramite dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026, ha rilevato che la difesa erariale, con memoria depositata il 20 febbraio 2026, aveva riferito che il ricorrente aveva manifestato l’intenzione di proporre istanza per il riconoscimento della protezione internazionale, consegnando il proprio passaporto e ricevendo appuntamento per la formalizzazione del modello C3.

Tale circostanza, sebbene non direttamente connessa al thema decidendum relativo alla conversione del titolo di soggiorno, è stata ritenuta dal Tribunale elemento decisivo per il bilanciamento degli interessi contrapposti. Da un lato, l’interesse pubblico all’ordinato controllo dei flussi migratori e alla verifica dei presupposti per il rilascio dei titoli di soggiorno; dall’altro, l’interesse del ricorrente a non vedere pregiudicata la propria posizione giuridica in pendenza di un procedimento volto all’accertamento di uno status potenzialmente protettivo.

Valutata la natura cautelare della fase, il Tribunale ha osservato come la sopravvenienza di una domanda di protezione internazionale configuri un elemento di novità che sconsiglia una definizione anticipata della controversia in senso negativo per il ricorrente. L’accoglimento dell’istanza cautelare, nei sensi precisati in motivazione, è stato quindi funzionale a mantenere “re adhuc integra” la situazione giuridica fino all’esame nel merito, fissato per la seconda udienza pubblica del gennaio 2027.

Il Collegio ha infine compensato le spese della fase cautelare, disponendo l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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