Cessazione della materia del contendere per affrancazione di livello successiva al ricorso (TAR Puglia n. 289 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una domanda volta all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza di affrancazione di livello, ove l’ente, nelle more del giudizio, soddisfi integralmente la pretesa del ricorrente, provvedendo all’affrancazione e incassando il relativo corrispettivo, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., e non l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito e consegue all’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, mentre la improcedibilità presuppone una situazione nuova che renda certa e definitiva l’inutilità della pronuncia.

Il Fatto

La parte ricorrente, avendo ricevuto in donazione un terreno gravato da un canone enfiteutico a favore del Comune, imponeva a quest’ultimo, con istanza del 2023, di provvedere sull’affrancazione del livello. Rimasta inerte l’amministrazione, proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta.

Il Comune si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione e l’improcedibilità del ricorso. Nel corso del giudizio, l’ente provvedeva all’affrancazione, con pagamento del corrispettivo da parte del ricorrente, e chiedeva la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse; la parte ricorrente si associava alla richiesta, rimettendosi per le spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha precisato che la richiesta di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, formulata dall’amministrazione, andava correttamente qualificata come domanda di cessazione della materia del contendere. Le due pronunce, pur sovente assimilate, rispondono a presupposti diversi: la cessazione consegue all’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale azionato, laddove l’improcedibilità postula il venir meno dell’utilità della pronuncia per una situazione sopravvenuta del tutto nuova rispetto a quella iniziale.

Nel caso di specie, l’affrancazione del livello e il pagamento del corrispettivo hanno determinato l’integrale e definitiva soddisfazione della pretesa del ricorrente, che mirava a consolidare la piena proprietà del terreno e a ottenere una pronuncia sull’istanza. Di conseguenza, non residuava alcuna utilità alla decisione nel merito.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni e dell’esito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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