Revoca licenza N.C.C. e cessazione volontaria dell’impresa (TAR Puglia n. 97 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 7, comma 2, della legge n. 21/1992, che consente il conferimento della licenza per il servizio di noleggio con conducente a cooperative di produzione e lavoro, presuppone la permanenza della titolarità della licenza in capo al soggetto che l’ha conseguita. Detto presupposto viene meno nel caso di cessazione volontaria dell’impresa individuale, che determina l’estinzione della soggettività giuridica della stessa e legittima la revoca dell’autorizzazione.
Il Fatto
La ricorrente, esercente attività di noleggio con conducente, impugnava la revoca della propria autorizzazione, chiedendone la sospensione cautelare. Il provvedimento, emesso dal Comune, era fondato sulla cessazione volontaria dell’impresa individuale, verificatasi in seguito al conferimento della licenza a una cooperativa. La revoca faceva seguito alla comunicazione di avvio del procedimento, notificata alla ricorrente, che deduceva la violazione dell’art. 7, comma 2, della legge n. 21/1992, il difetto di motivazione e la lesione del principio dell’autovincolo con riferimento alla regolamentazione comunale.
La Motivazione della Corte
Il TAR, in sede di cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal fumus boni juris.
Con riferimento alla censura basata sull’art. 7, comma 2, della legge n. 21/1992, il Tribunale ha rilevato che la norma sembra richiedere la permanenza della titolarità della licenza in capo al soggetto che l’ha conseguita. Il dato testuale consente il “conferimento” della licenza a organismi come le cooperative, prevedendo che il conferente rientri in possesso dell’autorizzazione in caso di recesso o decadenza; tale meccanismo, però, non opera se l’impresa individuale titolare ha cessato la propria attività in via volontaria. In tal senso, il Tribunale richiama Cons. Stato Sez. VII, n. 4857/2012.
In relazione alla doglianza sul difetto di motivazione, la revoca risulta fondata sul venir meno della soggettività giuridica dell’impresa, elemento dirimente e sufficiente a supportare il provvedimento. Quanto al principio dell’autovincolo, il Tribunale non ha accolto l’argomentazione: l’art. 27 del Regolamento comunale prevede la revoca per qualsiasi grave e motivata irregolarità incompatibile con l’esercizio del servizio, fattispecie nella quale può essere ricondotta la cessazione volontaria.
Assorbito nel difetto del fumus l’esame del periculum in mora, l’istanza cautelare è stata respinta, con spese della fase compensate.
Nota della Redazione
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