Il difetto di prova del periculum in mora impedisce la cautela per la salute (TAR Puglia n. 99 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il requisito del periculum in mora non può ritenersi sussistente quando il pregiudizio alla salute del ricorrente e dei familiari conviventi sia meramente allegato e privo di riscontro probatorio. È altresì necessario che il danno temuto sia riferibile a un bene giuridico rientrante nella sfera giuridica del richiedente; la dedotta compromissione della salubrità ambientale di carattere generale, non attinente alla posizione del ricorrente, non integra una posizione giuridica differenziata e qualificata idonea a legittimare la tutela cautelare. Il difetto del presupposto del periculum in mora rende assorbita ogni valutazione in ordine al fumus boni iuris.

Il Fatto

La ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento di archiviazione con cui lo S.U.A.P. di Manduria aveva concluso positivamente il procedimento di verifica dei requisiti per l’agibilità di alcuni immobili al pianterreno di un edificio, ove esercitava l’attività una società controinteressata. Tale provvedimento era stato adottato all’esito di un procedimento avviato in ottemperanza a un precedente decreto cautelare, ottenuto dalla stessa ricorrente in un giudizio connesso volto a contestare il silenzio dell’amministrazione.

La ricorrente lamentava, in particolare, il pregiudizio derivante dalla compromissione della salute propria e dei familiari conviventi e della salubrità ambientale della zona, a cagione dell’attività esercitata nei locali. Si costituivano in giudizio la società controinteressata e la società di gestione del servizio idrico, eccependo preliminarmente profili di rito e contestando nel merito la fondatezza delle doglianze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato la domanda cautelare sotto il profilo del presupposto del periculum in mora, ritenendo che la sua valutazione dovesse precedere ogni altra considerazione.

Con riferimento al pregiudizio alla salute dell’istante e dei propri familiari, il Tribunale ha evidenziato che lo stesso appariva «genericamente allegato» e «del tutto indimostrato sotto il profilo probatorio» alla luce della documentazione versata in atti. La mera allegazione di un danno alla salute, in assenza di elementi di riscontro, non integra il requisito dell’urgenza richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm..

Quanto alla prospettata compromissione della salubrità ambientale, il Collegio ha rilevato un duplice profilo di carenza: da un lato, l’assenza di un positivo riscontro probatorio; dall’altro, la mancata riferibilità del bene giuridico dedotto alla sfera giuridica della richiedente, difettando in capo a quest’ultima una posizione giuridica differenziata e qualificata che la legittimasse ad agire in sede cautelare.

Avendo ravvisato il difetto del requisito del periculum in mora, il Tribunale ha assorbito ogni valutazione in merito alla sussistenza del fumus boni iuris, rigettando l’istanza. Ha infine condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle parti costituite, ai sensi degli artt. 57 e 26 c.p.a., nulla disponendo per le parti non costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *