Equo indennizzo e nuovo parere del Comitato: improcedibilità per difetto di interesse (TAR Toscana n. 213 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che, all’esito di un rinnovato esame della pratica, si pronunci nuovamente sulla dipendenza dell’infermità da causa di servizio non ha natura meramente confermativa e sostituisce il parere precedente. Ove non impugnato, esso rende improcedibile il ricorso proposto avverso il provvedimento che su quel parere si fondava, per sopravvenuto difetto di interesse. Il nuovo parere integra un vero e proprio arresto procedimentale, in ragione della sua vincolatività ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.P.R. n. 461/2001. La posizione soggettiva del dipendente che richiede l’equo indennizzo resta di interesse legittimo, anche in sede di giurisdizione esclusiva, trattandosi di valutazioni tecnico-scientifiche connotate da margine di opinabilità sottratte al sindacato sostitutivo del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente ha prestato servizio nella Polizia di Stato fino al congedo per riforma e ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, con la connessa domanda di equo indennizzo. L’amministrazione ha respinto l’istanza con decreto del 26 novembre 2018, fondato sul parere negativo del Comitato di verifica.
Il dipendente ha impugnato il diniego, il parere presupposto e il verbale della CMO davanti al TAR, deducendo un unico articolato motivo. Nel corso del giudizio il Ministero ha investito il Comitato di un riesame della pratica, conclusosi con un nuovo parere che ha confermato l’esito negativo.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, terzo comma, cod. proc. amm., la questione pregiudiziale della procedibilità, con riguardo alla sopravvenienza del nuovo parere del Comitato. La difesa del ricorrente ha replicato sostenendo che la controversia verterebbe su posizioni di diritto soggettivo.
Il Tribunale esclude anzitutto la natura meramente confermativa del nuovo parere. Il Comitato ha rinnovato l’istruttoria, acquisendo documentazione integrativa, e ha riesaminato la pratica con ampia motivazione. Il nuovo atto supera il precedente e lo sostituisce, sicché il rapporto amministrativo risulta oramai regolato da esso.
Poiché il parere è stato notificato e non è stato impugnato, viene meno l’interesse alla definizione della lite. Dall’accoglimento della domanda il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità, dato che il nuovo parere costituisce un vero e proprio arresto procedimentale per la sua vincolatività ex art. 14, primo comma, d.P.R. n. 461/2001.
La tesi del diritto soggettivo non regge. Secondo il costante orientamento richiamato dal collegio — Cons. Stato, sez. II, n. 420 del 2021; sez. VI, n. 5132 del 2018; sez. III, n. 2987 del 2012; sez. VI, n. 7507 del 2009 — il provvedimento di concessione o diniego dell’equo indennizzo ha natura autoritativa, essendo frutto di valutazioni tecnico-scientifiche connotate da un margine di opinabilità che il giudice non può sostituire.
Ne segue che la situazione soggettiva si atteggia a interesse legittimo e che, in mancanza di specifica impugnativa, è precluso al giudice ogni sindacato sul nuovo parere, ancorché si tratti di sede di giurisdizione esclusiva. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con spese compensate.
Nota della Redazione
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