Il mantenimento annuale di strutture già autorizzate non è nuova costruzione (TAR Puglia n. 261 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di mantenimento annuale di strutture di uno stabilimento balneare, già regolarmente autorizzate con titoli edilizi stagionali, non configura richiesta di realizzazione di una nuova opera, trattandosi di manufatti già esistenti e incidenti sul territorio. Il diniego che assimili la richiesta a un intervento di nuova costruzione è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, ove l’amministrazione non espliciti puntualmente le ragioni che, in concreto, non consentono di tollerare la permanenza dell’opera per l’intero anno solare, valutandone l’idoneità a ledere la potestà pianificatoria dell’ente.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di uno stabilimento balneare in località “Pescoluse” del Comune di Salve, chiedeva l’autorizzazione al mantenimento annuale delle strutture di pertinenza, già autorizzate con i permessi di costruire n. 78 del 24.6.2024 e n. 55 del 11.7.2025, sia pure con clausola di stagionalità. Le strutture risultavano localizzate su area privata in posizione retrostante e finitima al tratto di spiaggia detenuto in concessione demaniale. Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune rigettava l’istanza, ritenendo l’intervento in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del PUG adottato e con il vigente Programma di Fabbricazione. Avverso il diniego la società proponeva ricorso, deducendo, tra l’altro, violazione dell’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 13 della L.R. Puglia n. 20/2001, nonché difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il gravame manifestamente fondato, richiamando il principio già affermato dalla giurisprudenza della Sezione secondo cui l’opera già assentita con clausola di stagionalità non è per definizione “nuova”, in quanto già impattante sul territorio. Ne consegue che, in sede di istanza di mantenimento annuale, non può essere opposto un aprioristico diniego quale ipotesi di nuova opera, ma devono essere puntualmente esplicitate le ragioni atte a circostanziare gli aspetti che non consentono di tollerare la presenza del manufatto per l’intero anno solare.

Applicando tale principio al caso concreto, il TAR ha rilevato che il provvedimento impugnato non recava alcun riferimento alla circostanza che le opere fossero già regolarmente autorizzate da validi ed efficaci titoli edilizi, sia pur con clausola di stagionalità. L’amministrazione avrebbe dovuto, pertanto, valutare l’esistenza dei manufatti stagionali e motivare in concreto l’idoneità del richiesto mantenimento annuale a ledere la potestà pianificatoria dell’ente e a pregiudicare gli indirizzi strategici di sviluppo del territorio espressi dal piano adottato.

Quanto al riferimento alle NTA del vigente Programma di Fabbricazione che prescriveva lo studio unitario della zona, il Collegio ha osservato che l’amministrazione avrebbe dovuto esternare le ragioni della necessità di tale adempimento, tanto più che lo studio non era stato ritenuto necessario, nella vigenza del medesimo strumento urbanistico, per il rilascio dei titoli edilizi stagionali.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di riesercitare il potere, emendato dai vizi riscontrati. Le spese di lite sono state dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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