Ottemperanza al decreto ingiuntivo e commissario ad acta contro la P.A. inerte (TAR Calabria n. 90 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la definitività del titolo esecutivo giudiziale e l’inerzia dell’amministrazione debitrice, dichiara l’obbligo di dare esatta esecuzione al provvedimento, comprensivo di capitale, accessori di legge e spese. Assegna all’ente un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. Il compenso del commissario è posto interamente a carico dell’organo intimato, che con la propria condotta inadempiente ne ha reso necessario l’intervento, e si liquida con separato provvedimento su istanza del medesimo ausiliario. La declaratoria di esecuzione presuppone la mancata proposizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo e la sua notificazione in forma esecutiva.

Il Fatto

I ricorrenti, aventi causa a titolo universale di una creditrice, agiscono ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1846/2020 del 28 dicembre 2020, emesso dal Tribunale di Cosenza. Con quel provvedimento il giudice ordinario aveva ingiunto al commissario straordinario della struttura unica di liquidazione delle comunità montane calabresi di corrispondere la somma di € 21.517,23, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.

Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo e notificato in forma esecutiva. I ricorrenti chiedono l’accertamento dell’obbligo di pagamento, la fissazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di inerzia. L’ente intimato non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il titolo esecutivo. Il decreto risulta notificato a mezzo pec il 30 dicembre 2020, dichiarato esecutivo il 14 aprile 2021 e munito di formula esecutiva il 1 luglio 2021, poi notificato in tale forma il 2 luglio 2021. Il certificato della cancelleria del Tribunale di Cosenza, rilasciato il 21 gennaio 2023, attesta che nei confronti del decreto non è stata proposta opposizione.

Su questa base il giudice accerta la definitività del titolo e la persistente inottemperanza dell’amministrazione debitrice. Il thema decidendum si esaurisce nella verifica dei presupposti dell’ottemperanza: esistenza di un provvedimento giurisdizionale esecutivo, suo carattere definitivo e mancata esecuzione da parte dell’ente pubblico.

Accertati tali presupposti, il Tribunale dichiara l’obbligo giuridico del commissario straordinario di dare esatta esecuzione al decreto, corrispondendo le somme in esso indicate comprensive degli accessori, unitamente alle ulteriori spese documentate. A tal fine assegna al debitore il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta il dirigente del dipartimento regionale competente in materia di politiche della montagna e foreste, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo dipartimento. L’ausiliario provvede previa istanza della parte ricorrente e nel termine di novanta giorni dal ricevimento della stessa.

Di rilievo il regime del compenso. Il Collegio lo pone interamente a carico dell’organo intimato, poiché è stata la condotta inadempiente a rendere necessario l’intervento del commissario, con liquidazione in separato provvedimento su istanza dell’ausiliario. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono distratte ai difensori, come dichiarato in camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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