Obbligo di provvedere sull’istanza di adeguamento cartografico del PRG (TAR Puglia n. 258 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 impongono all’amministrazione di concludere il procedimento avviato su istanza di parte mediante l’adozione, nel termine prescritto, di un provvedimento espresso adeguatamente motivato. L’obbligo di provvedere in forma espressa si impone anche quando l’amministrazione ravvisi una manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, dovendo allora concludere con un provvedimento redatto in forma semplificata ai sensi del novellato art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. La mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di adeguamento cartografico del piano regolatore e di inclusione di una struttura tra quelle turistico-ricettive esistenti integra la violazione dell’obbligo di provvedere, con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi entro un termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
La società ricorrente, gestrice di un parco acquatico, aveva inviato al Comune una nota pec nell’aprile 2025 con cui chiedeva l’adeguamento cartografico delle tavole del piano regolatore generale in coerenza con una deliberazione consiliare e la successiva trasmissione alla Regione per la formale presa d’atto. L’istanza mirava all’inclusione della struttura tra quelle turistico-ricettive esistenti normate dalle norme tecniche di attuazione del piano.
Il Comune non riscontrava l’istanza, rimanendo inerte. La società ha pertanto proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio. Rinunciata l’istanza cautelare, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione nella camera di consiglio di febbraio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio generale per cui l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. L’obbligo non viene meno neppure nell’ipotesi in cui l’amministrazione reputi la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile o infondata: anche in tali casi, a seguito della novella introdotta dalla legge n. 190/2012, il provvedimento va adottato in forma semplificata, con motivazione che può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
Nella specie, l’inerzia serbata sull’istanza di adeguamento cartografico delle tavole del PRG e di inclusione della struttura tra quelle turistico-ricettive esistenti è stata qualificata come comportamento violativo dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990. Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Con riguardo alla fase successiva, il Tribunale ha riservato la nomina di un commissario ad acta, su istanza di parte, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. Ha inoltre disposto che, in caso di persistente inerzia, il segretario generale comunale debba comunicare le generalità del funzionario responsabile del procedimento, al fine di consentire la trasmissione degli atti all’autorità competente per la valutazione di eventuali profili di danno erariale.
Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente e liquidate in misura forfettaria, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se effettivamente corrisposto.
Nota della Redazione
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