Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’accoglimento della cautela (TAR Puglia n. 257 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso quando l’interesse sostanziale azionato in giudizio sia stato comunque soddisfatto, come nel caso in cui l’accoglimento della domanda cautelare abbia già consentito lo svolgimento dell’attività oggetto del provvedimento impugnato. L’efficacia temporale di un titolo edilizio rilasciato quale rinnovo di un permesso di costruire stagionale resta conformata dal periodo di efficacia del titolo originario, senza possibilità di estenderla oltre tale ambito. La richiesta di un titolo con diverso termine di efficacia, ancorché astrattamente consentito dalla normativa sopravvenuta, costituisce una domanda nuova che richiede un nuovo procedimento, ma rimane ferma la facoltà dell’interessato di attivarsi per il rinnovo del titolo annuale o per il rilascio di un titolo nuovo ai sensi della disciplina vigente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali per la realizzazione e l’utilizzo di uno stabilimento balneare, impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva denegato la richiesta di permesso di costruire presentata quale rinnovo del titolo stagionale originario. La ricorrente deduceva la lesione del giudicato formatosi sulle sentenze con cui il TAR aveva annullato i precedenti dinieghi e ordinanze di rimozione, nonché la violazione della normativa sopravvenuta che consente il mantenimento dei manufatti anche nel periodo invernale. Si costituiva il Comune per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che l’accoglimento dell’istanza cautelare aveva consentito alla società di svolgere la propria attività nel corso della stagione balneare 2025, realizzando così l’interesse sostanziale sotteso alla proposizione del ricorso e determinando la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento dei provvedimenti impugnati. Il collegio chiarisce che la richiesta, formulata quale rinnovo del permesso annuale originariamente rilasciato per la sola stagione estiva 2017, non può che restare conformata dai contenuti del titolo oggetto di rinnovo, non potendosi estendere l’oggetto dell’istanza oltre la stagione estiva per valorizzare l’interesse alla efficacia quinquennale del titolo edilizio. Il Comune non avrebbe potuto rilasciare un permesso di costruire con validità quinquennale, poiché tale titolo costituirebbe non un rinnovo ma un titolo completamente nuovo, caratterizzato da un diverso termine finale di efficacia. Il TAR precisa che tale conclusione non preclude alla ricorrente di attivarsi per ottenere un ulteriore rinnovo del titolo annuale o un permesso di costruire nuovo ai sensi dell’art. 87 delle NTA, anche con validità quinquennale, nel rispetto di tutti i presupposti e gli adempimenti istruttori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.