Inammissibilità per difetto di interesse dell’impugnativa di atto plurimotivato e di atto endoprocedimentale (TAR Puglia n. 242 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un provvedimento plurimotivato, fondato su una pluralità di ragioni autonome e indipendenti, è inammissibile per difetto di interesse quando le censure investono soltanto uno dei profili ostativi: all’eventuale accoglimento non potrebbe comunque conseguire la caducazione dell’atto, che resta sorretto dalle altre ragioni, autosufficienti e non contestate. È altresì privo di interesse all’impugnazione chi agisce contro un atto endoprocedimentale e interlocutorio, non idoneo a recare un pregiudizio concreto e immediato, quando non sia seguito dal provvedimento conclusivo lesivo della sfera giuridica del destinatario.
Il Fatto
Una società, subentrata nella gestione di un’area adibita ad autoparcheggio e area di sosta, presentava al Comune una segnalazione certificata di inizio attività per destinare parte dell’area a uso occasionale di pubblico spettacolo per eventi estivi. Il responsabile del servizio SUAP, con nota del 2 agosto 2019, negava la possibilità di svolgere l’attività, contestando una pluralità di elementi ostativi, tra cui la mancanza del certificato di agibilità, carenze documentali e il superamento dei limiti acustici. Una successiva comunicazione del 6 agosto chiedeva di produrre la documentazione per l’agibilità anche dell’attività di sosta, con l’avvertimento della possibile declaratoria di inagibilità e di sospensione dell’attività. Alla presentazione di una nuova SCIA per singoli eventi seguiva l’ordinanza del 12 agosto 2019 di divieto di svolgimento delle attività, fondata sulla permanenza delle criticità già evidenziate in ordine ad agibilità, limiti acustici e sicurezza della viabilità. La società trasportava in sede giurisdizionale il ricorso straordinario, deducendo l’illegittimità degli atti per carenza di presupposti e di motivazione in relazione al profilo dell’agibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio un duplice profilo di inammissibilità, condiviso all’esito della discussione. Quanto alla nota del 6 agosto 2019, il Tribunale ne ha affermato la natura endoprocedimentale e interlocutoria: il Comune si era limitato a precisare la necessità di produrre documentazione e a preannunciare eventuali provvedimenti sanzionatori, senza assumere alcuna determinazione lesiva. L’atto non era pertanto idoneo a recare un pregiudizio concreto alla ricorrente, la quale difettava di interesse all’impugnativa, tanto più che nessun provvedimento declaratorio di inagibilità era successivamente intervenuto.
In relazione alla nota del 2 agosto 2019 e all’ordinanza del 12 agosto 2019, il Tribunale ha osservato che entrambi gli atti hanno carattere plurimotivato: i divieti di svolgimento dell’attività di intrattenimento e di somministrazione risultavano fondati, oltre che sulla mancanza di agibilità, anche sul superamento dei limiti acustici per l’area protetta e sulla sicurezza della viabilità e delle vie di fuga. La società aveva contestato esclusivamente il profilo dell’agibilità, senza formulare censure dirette a superare le altre ragioni ostative.
L’argomento della difesa, secondo cui le ulteriori carenze erano superabili mediante integrazione documentale e ciò era stato reso impossibile dal rigetto della seconda SCIA, non è stato ritenuto idoneo a superare l’eccezione. Il principio richiamato dal Collegio è quello per cui, in presenza di un atto fondato su più ragioni tra loro autonome e indipendenti, è sufficiente che una sola di esse resti inattaccata a sorreggere il provvedimento. L’accoglimento delle censure riferite all’agibilità non potrebbe comunque condurre alla caducazione dell’atto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con declaratoria di nulla per le spese in ragione della mancata costituzione delle parti intimate.
Nota della Redazione
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