Annullamento d’ufficio oltre il termine per falsa rappresentazione del privato (TAR Puglia n. 240 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di dodici mesi per l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990 non opera quando il provvedimento favorevole sia stato conseguito dal privato mediante una falsa rappresentazione dei fatti, anche realizzata attraverso il silenzio su circostanze rilevanti, che abbia indotto l’Amministrazione in errore nella formazione della propria volontà. In tal caso, ai sensi del comma 2-bis della medesima disposizione, l’Amministrazione può annullare il provvedimento anche dopo la scadenza del termine, senza necessità di un accertamento giudiziale, con sentenza passata in giudicato, della natura mendace della dichiarazione, purché la falsità emerga in modo evidente dagli approfondimenti istruttori compiuti.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano la nota con cui il Comune aveva disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato nel 2006 su un terreno agricolo, oggetto di una donazione tra gli stessi ricorrenti. Il provvedimento era stato adottato a seguito dell’istanza della controinteressata, che aveva documentato l’accertamento giudiziale della propria esclusiva titolarità del diritto di proprietà sul terreno, intervenuto con sentenza della Corte d’appello, confermata dalla Corte di Cassazione. I ricorrenti contestavano, tra l’altro, la tardività dell’azione amministrativa, essendo decorso ampiamente il termine di dodici mesi dal rilascio del titolo, e la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso richiamando l’orientamento giurisprudenziale, cui ha aderito, secondo cui il termine di dodici mesi previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990 decorre dal momento in cui l’Amministrazione sia venuta concretamente a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto. Il limite temporale trova applicazione solo quando il comportamento del privato non abbia distorto la realtà fattuale o determinato una non veritiera percezione dei presupposti richiesti dalla legge.
La Corte ha evidenziato che, in caso di falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato, non opera il termine decadenziale, non potendo l’ordinamento tollerare lo sviamento del pubblico interesse imputabile alla prospettazione della parte interessata. L’interpretazione estensiva del comma 2-bis della norma prescinde dall’accertamento, con sentenza passata in giudicato, di una condotta costituente reato: è sufficiente che il soggetto abbia rappresentato all’Amministrazione uno stato preesistente diverso da quello reale o abbia omesso di prospettare circostanze rilevanti, gravando anche sul cittadino un obbligo di comportamento corretto e in buona fede ai sensi dell’art. 2 Cost..
Nel caso di specie, l’Amministrazione era stata indotta in errore al momento del rilascio e, successivamente, della voltura del titolo: i ricorrenti erano a conoscenza del giudizio civile pendente, sfociato nella sentenza che aveva riconosciuto l’esclusiva titolarità del diritto di proprietà in capo alla controinteressata, ma avevano omesso di rappresentare tale circostanza. La Corte ha inoltre ritenuto non dirimente la dedotta violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990 per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, in considerazione dell’obbligo di restituzione del terreno risultante dalle sentenze del giudice ordinario. Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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