Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse invece della cessazione della materia del contendere in mancanza di prova del pagamento (TAR Puglia n. 195 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. presuppone che la pretesa del ricorrente abbia trovato piena e comprovata soddisfazione in via extragiudiziale, con verifica nel merito della pretesa stessa. In assenza di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento, il giudice amministrativo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., potendo desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d’interesse. In tale evenienza, le spese di lite seguono il criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione in favore della parte ricorrente.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo indeterminato, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, il riconoscimento del diritto alla “Carta docente” per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. L’Amministrazione, rimasta inadempiente, veniva intimata con ricorso per l’ottemperanza al giudicato, ex art. 114 cod. proc. amm.
Nel corso del giudizio, la difesa della ricorrente rappresentava che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento della sorte capitale, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con vittoria delle spese di lite. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva deducendo di aver posto in essere ogni azione utile all’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha escluso la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale esito postula la piena e comprovata soddisfazione della pretesa azionata, con verifica nel merito della situazione sopravvenuta che deve soddisfare in modo pieno ed inequivoco il diritto fatto valere, senza lasciare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La pronuncia di cessazione, a differenza di quella di improcedibilità, ha l’attitudine a proiettarsi al di fuori del processo in cui si è formata.
Nel caso di specie, la parte ricorrente non aveva versato in atti la documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della sorte capitale. L’Amministrazione aveva solo rappresentato genericamente l’avvenuto adempimento senza produrre prova documentale. Il giudice ha pertanto ritenuto non integrati i presupposti per la cessazione della materia del contendere, non essendo comprovata la piena soddisfazione della pretesa creditoria.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., valorizzando la possibilità per il giudice amministrativo di desumere dall’intervento di fatti o atti univoci, successivi alla proposizione del ricorso, e dal comportamento delle parti, argomenti di prova circa la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il TAR ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo fondata la pretesa azionata alla luce del giudicato favorevole alla ricorrente, e ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 750,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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