Daspo misura massima legittima se permangono indizi di pericolosità (TAR Molise n. 315 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notizia di reato fa fede fino a querela di falso, pertanto il giudice amministrativo non può disconoscerne il contenuto né disporre prove contrarie in assenza di tale impugnativa. Il divieto di accesso agli impianti sportivi nella misura massima di otto anni non viola il principio di proporzionalità quando il destinatario, già destinatario di precedenti Daspo, risulti condannato per reati contro la persona e sia stato arrestato in flagranza per avere violato un divieto ancora efficace. In tal caso i precedenti risalenti non possono considerarsi “esauriti”, ma integrano un sintomo della persistenza di un habitus criminoso rilevante per la valutazione del pericolo per l’ordine pubblico.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore di Campobasso aveva disposto nei suoi confronti il divieto di accesso agli impianti sportivi per la durata di anni otto, a seguito del lancio di una bottiglia di vetro durante l’incontro di calcio tra Termoli e Vastese. L’Amministrazione aveva ritenuto applicabile la misura massima in ragione dei tre precedenti Daspo e dell’arresto in flagranza del 2018 per accesso a un impianto sportivo in violazione di un divieto ancora efficace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’istanza istruttoria diretta a contestare la ricostruzione dei fatti operata nell’informativa di reato, osservando che tale atto fa fede sino a querela di falso. In mancanza di tale impugnativa, il giudice non può attribuire rilievo al contenuto di un DVD prodotto dal ricorrente né disporre l’assunzione di prove testimoniali.
Quanto al vizio di proporzionalità, il Tribunale ha rilevato che la legge n. 401/1989 è finalizzata a contrastare la violenza connessa a manifestazioni sportive, ma che nel caso di specie i comportamenti del ricorrente assumevano una gravità maggiore, in ragione dei precedenti giudiziari per reati contro la persona e della violazione di un precedente Daspo.
La circostanza che alcuni provvedimenti risalgano al 1991 e al 1994 non ne determina l’irrilevanza, poiché il Daspo del 2014 aveva continuato a produrre effetti, tanto da determinare l’arresto in flagranza del 2018. Tale episodio è stato valutato come indizio fortemente sintomatico della persistenza di una condotta pericolosa e della rilevanza del pericolo per l’ordine pubblico connesso all’accesso agli stadi.
Il Collegio ha concluso che la scelta della misura massima non esorbita dal canone di ragionevolezza, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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