Sgombero di alloggio comunale e accertamento istruttorio sui tempi dei lavori di riqualificazione (TAR Puglia, Sez. II, n. 189 dell’11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, ove la fondatezza della pretesa dipenda da elementi fattuali non ancora acquisiti al giudizio, può disporre un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 65 e 66 cod. proc. amm., onerando l’Amministrazione di fornire una relazione con documentazione a supporto. La sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato costituisce misura necessaria a garantire la fruttuosità della tutela cautelare nelle more dell’adempimento istruttorio, ove l’esecuzione dell’atto potrebbe pregiudicare irreversibilmente la posizione del ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, occupante di un immobile di proprietà comunale sito in Castellaneta (TA), impugnava l’ordinanza dirigenziale del 2025 con cui l’Amministrazione intimava lo sgombero dell’alloggio entro quindici giorni dalla notifica, con l’avvertimento che, decorso inutilmente il termine, si sarebbe proceduto allo sgombero coatto in via amministrativa e alla segnalazione dei fatti all’Autorità giurisdizionale. Il ricorrente contestava altresì, nei limiti dell’interesse, il verbale di sopralluogo della Polizia locale e la delibera di Giunta comunale, nonché gli atti richiesti con istanza di accesso e non conosciuti.
Con il ricorso cautelare, l’interessato chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo la propria condizione di disagio sociale ed abitativo. Il Tribunale aveva già adottato decreti cautelari monocratici, confermati in sede collegiale. Si costituiva in giudizio il Comune di Castellaneta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Seconda, ha ritenuto necessario, al fine di decidere sulla pretesa cautelare, acquisire dall’Amministrazione comunale una breve relazione, assistita da documentazione a supporto, avente ad oggetto le programmate tempistiche (inizio, durata e conclusione) dei lavori di riqualificazione dell’edilizia residenziale comunale richiamati nel provvedimento impugnato.
La decisione si fonda sulla considerazione che l’ordinanza di sgombero risulta motivata con riferimento a detti lavori di riqualificazione. In tale contesto, il Collegio ha disposto l’incombente istruttorio ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm., assegnando all’Ente resistente il termine di quarantacinque giorni per provvedere, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza ovvero, se antecedente, dalla notificazione ad opera del ricorrente.
Nelle more dell’adempimento istruttorio, il Tribunale ha ritenuto di sospendere interinalmente gli effetti dell’ordinanza in gravame, confermando i decreti cautelari monocratici già adottati. La misura si rende necessaria per evitare che, in attesa della relazione, l’esecuzione dello sgombero possa determinare un pregiudizio irreparabile alla posizione del ricorrente, privando di effettività l’eventuale successiva tutela.
Il Collegio ha infine fissato per il prosieguo del giudizio l’udienza camerale del 13 aprile 2026, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alla segreteria della Sezione. La decisione è stata assunta in camera di consiglio il 9 febbraio 2026, con oscuramento delle generalità della parte interessata ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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