Impianti radioelettrici e silenzio-assenso: chiarimenti su interesse e attestazione (TAR Puglia n. 187 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio serbato dalla pubblica amministrazione su un’istanza di autorizzazione alla installazione di impianti radioelettrici richiede, ai fini della decisione, la verifica della permanenza dell’interesse alla decisione. Tale verifica impone di accertare se, decorso il termine di legge per la formazione del silenzio-assenso, l’amministrazione procedente abbia comunicato, entro il termine perentorio di sette giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione, ovvero se il richiedente abbia prodotto l’autocertificazione sufficiente ai sensi dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259 del 2003.
Il Fatto
La società ricorrente ha presentato, tramite lo sportello SUAP del Comune di Brindisi, un’istanza per l’installazione di un impianto radioelettrico a larga banda. Avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale, la società ha proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo in via principale l’accertamento della formazione del silenzio-assenso e, in via subordinata, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’ente a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
Nel ricorso, la parte ha evidenziato che l’ultimo atto dell’amministrazione risaliva al parere favorevole del Settore Urbanistica, trasmesso al SUAP, e che il silenzio-significativo si sarebbe formato decorso il termine di legge dall’integrazione documentale. Il Comune di Brindisi non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, rilevata l’assenza di memorie ulteriori della ricorrente e la mancata costituzione dell’ente locale, ha ritenuto necessario disporre incombenti istruttori prima di pronunciarsi sul ricorso. In particolare, il Collegio ha richiesto alla società ricorrente di chiarire se sussista ancora l’interesse alla decisione della controversia, alla luce del disposto dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, che disciplina la comunicazione dell’attestazione di avvenuta autorizzazione entro il termine perentorio di sette giorni dal decorso del termine per la formazione del silenzio-assenso, con conseguente sufficienza dell’autocertificazione del richiedente in caso di inerzia.
Il Tribunale ha altresì disposto l’acquisizione di una documentata relazione a chiarimenti da parte dell’ente locale intimato, al fine di ricostruire compiutamente lo stato del procedimento e valutare la fondatezza delle domande proposte.
Il Collegio ha assegnato alle parti il termine di sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se antecedente, dalla notificazione dell’ordinanza ad opera della ricorrente, per il deposito dei chiarimenti e della relazione richiesta. Ha, infine, fissato l’udienza camerale per il prosieguo del giudizio, sospendendo ogni pronuncia sul ricorso nel frattempo.
Nota della Redazione
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