Necessità di istruttoria sui tempi dei lavori di riqualificazione per la sospensione dello sgombero (TAR Puglia n. 190 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La delibazione della domanda cautelare avverso un provvedimento di sgombero di un immobile di edilizia residenziale pubblica impone al giudice amministrativo di verificare la sussistenza del periculum in mora anche alla luce della programmazione dei lavori di riqualificazione del patrimonio comunale richiamata nell’atto impugnato. Ove l’amministrazione non abbia fornito elementi sufficienti in ordine alle tempistiche di inizio, durata e conclusione di detti interventi, il Collegio dispone un’istruttoria volta ad acquisire una relazione documentata, sospendendo interinalmente gli effetti del provvedimento di rilascio nelle more dell’adempimento istruttorio. La misura cautelare assume pertanto carattere provvisorio e funzionale alla completezza del quadro conoscitivo, restando subordinata alla fissazione della successiva udienza camerale per il prosieguo della fase.

Il Fatto

Il ricorrente, occupante di un immobile di proprietà comunale sito in Castellaneta, ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui gli era stato intimato di lasciare libero l’alloggio entro quindici giorni, con l’avvertimento che, decorso infruttuosamente il termine, si sarebbe proceduto allo sgombero coatto in via amministrativa. L’atto si fondava sull’esigenza di dare corso a lavori di riqualificazione dell’edilizia residenziale comunale, come richiamato nel provvedimento gravato.

Avverso tale determinazione il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la propria condizione di disagio sociale ed abitativo, e ha avanzato istanza cautelare volta a ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Si è costituito il Comune di Castellaneta, resistendo alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

il Collegio ha ritenuto necessario, ai fini della decisione sulla pretesa cautelare, acquisire dal Comune una breve relazione, assistita da documentazione a supporto, avente ad oggetto le programmate tempistiche dei lavori di riqualificazione dell’edilizia residenziale comunale richiamati nel provvedimento impugnato. L’incombente istruttorio è stato disposto ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm., a fronte dell’insufficienza degli elementi versati in atti dall’amministrazione resistente in ordine alla concreta e attuale programmazione degli interventi.

Il Tribunale ha rilevato che la verifica del pregiudizio grave e irreparabile non può prescindere dalla conoscenza del termine entro il quale l’immobile dovrà essere effettivamente interessato dai lavori: solo la programmazione temporale dell’intervento è in grado di consentire una compiuta valutazione del sacrificio imposto all’occupante rispetto all’interesse pubblico sotteso al provvedimento di rilascio.

In ragione di ciò, il Collegio ha disposto la sospensione interinale degli effetti dell’ordinanza di sgombero, confermando i decreti cautelari già adottati in precedenza, e ha assegnato all’amministrazione il termine di quarantacinque giorni per l’adempimento istruttorio, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza oppure, se antecedente, dalla sua notificazione ad opera del ricorrente. Ha infine fissato l’udienza camerale per il prosieguo della fase cautelare, nella quale il giudizio potrà essere definito alla luce della relazione acquisita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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