Fissazione udienza di merito e compensazione spese nella fase cautelare (TAR Puglia n. 83 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione di un provvedimento amministrativo può essere adeguatamente tutelata mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm., quando le questioni sollevate siano complesse e sia già intervenuta la sottoscrizione del contratto da parte del controinteressato. In tal caso, il Tribunale fissa l’udienza pubblica di trattazione del merito e compensa le spese della fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente principale impugnava l’esito della procedura di valutazione per il conferimento di un incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Urologia, indetta dalla ASL con avviso pubblico, nonché la deliberazione di conferimento dell’incarico al candidato risultato primo in graduatoria. Il controinteressato proponeva ricorso incidentale, chiedendo l’annullamento della deliberazione di conferimento nella parte in cui non aveva escluso il ricorrente principale dalla selezione e, in subordine, la correzione dei punteggi attribuiti ai candidati. Si costituivano in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale e il controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
A sostegno di tale valutazione, il Collegio ha richiamato la complessità delle questioni sollevate con il ricorso principale e incidentale. Le censure riguardano, tra l’altro, l’interpretazione dell’avviso di selezione in relazione al limite temporale di dieci anni per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la portata del soccorso istruttorio rispetto alle dichiarazioni sostitutive incomplete, e la corretta attribuzione dei punteggi per titoli ai candidati.
Ulteriore elemento considerato è stata l’avvenuta sottoscrizione del contratto da parte del ricorrente incidentale in data 01.10.2025: circostanza che rendeva preferibile una definizione rapida del giudizio nel merito, piuttosto che l’adozione di una misura cautelare provvisoria.
Il Tribunale ha quindi disposto la fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, compensando le spese della fase cautelare in ragione della natura interlocutoria della decisione.
L’ordinanza è stata infine dichiarata eseguibile dall’Amministrazione e il Collegio ha disposto l’oscuramento delle generalità delle parti ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.
Nota della Redazione
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