Legittimo il criterio OMI per individuare i Comuni con esigenza abitativa (Cons. Stato n. 4768 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione della Giunta provinciale che individua i Comuni con esigenza abitativa, costituendo il presupposto per la modulazione delle aliquote dell’imposta immobiliare, è atto amministrativo generale adottato nell’esercizio di ampia discrezionalità e, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 241/1990, è sottratto all’obbligo di motivazione puntuale. La scelta del criterio statistico fondato sui valori OMI e sulla loro comparazione su scala provinciale non è sindacabile nel merito, ma solo per manifesta illogicità o travisamento, restando logico dedurre l’esigenza abitativa dallo scostamento dei valori locativi minimi rispetto alla media provinciale. Le censure di incostituzionalità delle norme provinciali sulle aliquote e quelle di contrasto con l’art. 63 TFUE sono irrilevanti nel giudizio sulla legittimità della delibera, che non dispone direttamente il regime tributario, e comunque manifestamente infondate.

Il Fatto

Con legge provinciale n. 3/2022 la Provincia Autonoma di Bolzano ha novellato la disciplina dell’imposta municipale immobiliare, prevedendo un meccanismo che incentiva la locazione abitativa e disincentiva gli alloggi tenuti sfitti. In questo quadro, la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione n. 692 del 27 settembre 2022, individuando i Comuni con esigenza abitativa attraverso il confronto tra i valori di locazione minimi OMI e la media provinciale, con soglia del venti per cento.

Tre Comuni classificati hanno impugnato la delibera davanti al T.R.G.A. di Bolzano, che ha rigettato il ricorso. I Comuni hanno proposto appello articolando sette motivi: qualificazione dell’atto, obbligo di motivazione, inadeguatezza del criterio OMI, unicità del criterio, illegittimità costituzionale delle norme provinciali e contrasto con il diritto unionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la delibera come atto amministrativo generale. L’individuazione annuale dei Comuni si colloca in un’attività complessa che coinvolge Provincia ed enti locali e produce effetti su una platea indeterminata di destinatari. Ne deriva l’esonero dall’obbligo di motivazione specifica e puntuale, in forza dell’art. 3, comma 2, L. n. 241/1990, con richiamo, mutatis mutandis, alla giurisprudenza in materia di atti di pianificazione urbanistica (Cons. St., sez. VI, n. 10108 del 2022). La Provincia ha comunque esplicitato le ragioni della scelta.

Nel merito del criterio, la Sezione riconosce che l’elevato valore locativo minimo non dimostra di per sé quote di domanda insoddisfatta. Tuttavia, sulla base di leggi economiche e massime di esperienza, può affermarsi con ragionevolezza che all’aumentare dei canoni corrisponda l’ampliamento delle fasce di popolazione incapaci di sostenere tali oneri. Gli appellanti stessi hanno ammesso l’elevato costo della vita nei propri territori. L’espressione “unico criterio” è letta come preferenza argomentata, non come esclusione apodittica.

Le censure di costituzionalità sono dichiarate irrilevanti: la delibera si limita a individuare i Comuni e non dispone il regime tributario, sicché un eventuale accoglimento non inciderebbe sull’esito del giudizio. Sono inoltre manifestamente infondate: l’art. 80, comma 2, dello Statuto consente alla Provincia di derogare alla legge statale, e la disciplina provinciale persegue finalità coerenti con quella statale, agendo sull’imposizione immobiliare anziché sui redditi di locazione. Nessuna lesione dell’art. 119 Cost., poiché le aliquote standard modificabili in sede comunale sono previste anche dalla legislazione statale in materia di IMU.

Quanto all’art. 63 TFUE, il contrasto è irrilevante perché riguarda norme non scrutinate nel giudizio e comunque insussistente. La disciplina si applica indistintamente a tutti gli immobili, indipendentemente dalla nazionalità del proprietario. La maggiore difficoltà per gli stranieri di ricorrere a manovre elusive configura un mero inconveniente di fatto, connesso a condotte illecite, e non integra discriminazione, in applicazione del principio per cui in re illicita versatur.

L’appello è respinto, con condanna dei Comuni appellanti, in solido, alle spese di lite liquidate in euro 4.000 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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