White list e requisiti di capacità tecnica (TAR Campania n. 3857 del 19.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 53, lett. h), legge n. 190/2012 l’iscrizione nella white list presso la Prefettura competente costituisce requisito di partecipazione alla gara, anche in assenza di espressa previsione nella lex specialis, per effetto della eterointegrazione normativa. Tale requisito è una speciale causa di esclusione, non contrastante con il principio di tassatività delle cause di esclusione, e non è sanabile mediante acquisizione postuma. I requisiti di capacità tecnico-economica richiesti dalla legge di gara devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta e non possono essere modificati o integrati dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti. La loro mancanza comporta l’esclusione e la conseguente annullamento dell’aggiudicazione, salvo che la parte abbia proposto domanda di subentro o di risarcimento in forma specifica.
Il Fatto
La società seconda graduata impugnava l’aggiudicazione, in favore della controinteressata, della procedura aperta indetta dall’ASL per il servizio di digitalizzazione del magazzino centralizzato economale, logistica e servizi complementari. La ricorrente contestava, per un verso, la mancata iscrizione dell’aggiudicataria nella white list e, per altro verso, il difetto del requisito della disponibilità di un magazzino di dimensioni minime di 1000 mq, in proprietà o in affitto da almeno tre mesi.
Si costituivano la stazione appaltante e l’aggiudicataria; quest’ultima proponeva ricorso incidentale avverso le clausole del disciplinare e del capitolato ove interpretate nel senso di imporre l’iscrizione prefettizia, assumendo la propria ammissione alla gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’oggetto dell’appalto, ricavato dall’art. 4 del capitolato: il servizio comprende non solo la movimentazione delle merci, ma anche il trasporto e la distribuzione dei beni economali presso i centri di utenza. Il trasporto non è attività meramente eventuale o accessoria, essendo integrato alla logistica e attestato dal documento di trasporto.
Ne deriva che l’attività presenta i caratteri dell’autotrasporto per conto terzi, ricondotto dall’art. 1, comma 53, lett. h), legge n. 190/2012 tra i settori a rischio di infiltrazione mafiosa, con conseguente obbligo di iscrizione nel white list di cui al comma 52. Il Collegio ritiene irrilevante che il trasporto avvenga verso centri collegati all’Azienda: l’affidatario è soggetto terzo e trasporta beni della stazione appaltante, il che giustifica le verifiche di moralità professionale.
Richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 8432 del 2022 e la comunicazione ANAC del 17 gennaio 2023, il Tribunale afferma che il requisito opera per eterointegrazione e configura una speciale causa di esclusione non sanabile con l’acquisizione successiva. L’aggiudicataria era incontestabilmente priva dell’iscrizione alla data della domanda.
Il ricorso è accolto anche sotto il secondo profilo: l’art. 11 del disciplinare e l’art. 5 del capitolato impongono la disponibilità, da almeno tre mesi, di un magazzino di almeno 1000 mq. Tale clausola esprime un requisito di capacità tecnico-economica e know how che deve sussistere all’atto della domanda. I chiarimenti della stazione appaltante non possono modificare la lex specialis, né rileva l’impegno a procurare il bene in caso di aggiudicazione. L’aggiudicataria aveva allegato solo un contratto di sublocazione di 390 mq, con scadenza al 31 ottobre 2028.
Il ricorso incidentale è respinto come irricevibile, perché le clausole erano immediatamente preclusive, e comunque infondato: i requisiti speciali sono proporzionati all’oggetto e consentiti dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. L’aggiudicazione è annullata, ma non è dichiarata l’inefficacia del contratto, mancando domanda di subentro o di risarcimento in forma specifica (artt. 121 e 122 cod. proc. amm.).
Nota della Redazione
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