Carenza di interesse sopravvenuta e appello incidentale già deciso (Cons. Stato n. 3504 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla decisione dell’appello principale, depositata dall’appellante dopo la pronuncia della Corte di giustizia che ha risolto il quesito pregiudiziale, determina l’improcedibilità dell’impugnazione per difetto sopravvenuto dell’interesse. L’istanza di decisione dell’appello incidentale già definito con sentenza non definitiva, che lo ha respinto, è inammissibile, non potendo il giudice tornare a pronunciarsi su un capo già deciso. La sopravvenuta caducazione dell’interesse per effetto di una pronuncia della Corte di giustizia costituisce evenienza peculiare idonea a giustificare l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

La controversia riguarda l’appalto bandito dal Ministero della difesa per il servizio di manovalanza occasionale e urgente, lotto 6, procedura CIG 9351659124. Il TAR Lazio, con sentenza n. 6259 del 2023, ha accolto il ricorso della società seconda classificata e ha annullato il bando nella parte in cui prevedeva il criterio del minor prezzo per un appalto ad alta intensità di manodopera.

La società cooperativa aggiudicataria ha proposto appello principale; la ricorrente in primo grado ha proposto appello incidentale. Con sentenza non definitiva n. 10496 del 2023 la Sezione ha respinto l’appello incidentale e, con ordinanza n. 10530 del 2023, ha sottoposto alla Corte di giustizia un quesito pregiudiziale sulla compatibilità del divieto del minor prezzo con il diritto dell’Unione.

La Motivazione della Corte

La Corte di giustizia, sezione III, con sentenza del 18 dicembre 2025 nella causa C-769/23, ha stabilito che l’art. 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE e il principio di proporzionalità non ostano a una normativa nazionale che vieti il prezzo come unico criterio di aggiudicazione per appalti di servizi standardizzati il cui valore sia costituito almeno per metà dai costi della manodopera. Irrilevante, per la Corte, che il bando preveda il ribasso sul solo aggio senza incidenza sulla retribuzione dei lavoratori.

Alla luce di tale pronuncia l’appellante principale ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell’appello. Il Collegio ne prende atto e dichiara l’improcedibilità dell’impugnazione principale: la parte non ha più interesse a coltivare il gravame.

Quanto all’appello incidentale, la società appellante incidentale ha insistito per la decisione con memoria del 24 marzo 2026. Il Consiglio di Stato rileva che l’appello incidentale è già stato deciso con la sentenza non definitiva n. 10496 del 2023, che lo ha respinto. L’istanza di decisione del medesimo va pertanto dichiarata inammissibile, non essendo consentito al giudice di pronunciarsi nuovamente su un capo già definito.

La Sezione precisa che tutte le residue questioni restano assorbite dall’esito processuale: l’appello principale è improcedibile e l’istanza di decisione dell’appello incidentale è inammissibile. Sussistono tuttavia giusti motivi, per le peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

Il dispositivo ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa, confermando l’esito meramente processuale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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