Ambiguïtà dell’offerta e obbligo di soccorso procedimentale nelle gare pubbliche (TAR Puglia n. 71 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le offerte nelle gare pubbliche sono suscettibili di interpretazione ai sensi degli artt. 1362 e ss. cod. civ., al fine di individuare l’esatta volontà dell’offerente. La stazione appaltante, in presenza di una sospetta incongruenza formale, è tenuta ad attivare il soccorso procedimentale per richiedere chiarimenti, senza che ciò comporti una modifica sostanziale dell’offerta. Il costo della manodopera inferiore alle tabelle ministeriali non determina automaticamente l’anomalia dell’offerta, ove lo scostamento non sia considerevole e non vulneri i minimi salariali inderogabili.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione definitiva disposta dalla Centrale Unica di Committenza presso l’Unione dei Comuni Montedoro per i servizi di gestione e custodia del cimitero di un Comune pugliese, nonché la nota con cui la Commissione giudicatrice aveva confermato gli esiti della gara. L’odierna controinteressata aveva presentato ricorso incidentale, deducendo lo scostamento dell’offerta economica della ricorrente principale rispetto alle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro.

La ricorrente principale, sul presupposto della aggiudicazione in favore di altra impresa, aveva chiesto l’annullamento, la sospensione dell’efficacia degli atti e il risarcimento del danno, deducendo, tra l’altro, che l’offerta dell’aggiudicataria presentava profili di ambiguità interpretativa per quanto concerneva il numero di lampade votive custodite e gli interventi annui.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo sussistente il fumus boni iuris in ragione dell’omesso soccorso procedimentale da parte della stazione appaltante. Il Collegio ha richiamato il principio per cui le offerte, al pari di ogni atto negoziale, sono interpretabili alla luce dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., e che la stazione appaltante deve richiedere chiarimenti quando la volontà dell’offerente sia univocamente ricavabile dal contesto documentale.

Nel caso di specie, ad un sommario esame, la proposta relativa alle 320 lampade votive e ai 6 interventi annui appariva formulata quale incremento premiale, anziché quale obbligazione contrattuale, atteso che il numero minimo previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto era di 600 lampade e che l’offerta tecnica qualificava espressamente tale voce come “incremento”.

Il Tribunale ha quindi affermato l’illeggittimità del mancato ricorso al soccorso procedimentale, da esperirsi alla luce del principio del risultato e del principio della fiducia che governano l’operato delle stazioni appaltanti nel vigente codice dei contratti pubblici.

Quanto al ricorso incidentale, la doglianza è stata ritenuta generica e non dimostrativa di una violazione dei minimi salariali inderogabili, trattandosi di uno scostamento non considerevole dalle tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro.

Ricorrendo altresì il periculum in mora, il Collegio ha disposto il riesame del provvedimento impugnato, da effettuarsi nel termine di trenta giorni, e ha compensato le spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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