Riserva di professione del TSLB e inammissibilità dell’impugnazione degli atti regionali (TAR Lombardia n. 1775 del 11.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La riserva della professione di tecnico sanitario di laboratorio biomedico agli iscritti al relativo albo professionale trova la propria fonte nella legge n. 3/2018 e nel d.m. del 13 marzo 2018, non in scelte dell’amministrazione regionale. Ne deriva che il provvedimento attuativo regionale il quale si limiti a ribadire la riserva stabilita dal legislatore statale difetta di portata innovativa e non è autonomamente lesivo, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione per difetto di interesse. La delibera regionale che, indicando il numero minimo di TSLB e il termine di adeguamento, subordina autorizzazione e accreditamento all’impiego di tali figure, è invece immediatamente lesiva e va impugnata nel termine, non potendosi invocare l’attesa degli atti esecutivi quando i destinatari siano individuabili e la prescrizione sia direttamente operativa.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un laboratorio clinico accreditato con il servizio sanitario regionale e conta nel proprio organico un tecnico sanitario di laboratorio biomedico e cinque biologi, assunti dopo il 2001 e adibiti a funzioni di tecnico di laboratorio. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato la delibera della Giunta regionale che, modificando i requisiti di autorizzazione e accreditamento, ha imposto un numero minimo di TSLB e un termine di quarantotto mesi, decorrente dal 1° marzo 2023, per l’adeguamento delle strutture già operanti, nonché il decreto della Direzione generale Welfare che ha dettato le indicazioni operative di attuazione.

Il ricorso si fondava su due motivi: disparità di trattamento e irragionevolezza della disciplina, per la pretesa attitudine della laurea in scienze biologiche ad assorbire quella in TSLB, e violazione dei principi constituzionali sulla libertà di iniziativa economica e sul clare loqui. La Regione ha eccepito irricevibilità e inammissibilità; il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm., ulteriori profili, dalla diversa lettura degli atti regionali alla luce della normativa statale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce l’evoluzione della figura professionale. Il d.m. 745/1994 ha delineato il profilo del TSLB e individuato l’oggetto della professione; la legge n. 3/2018 ha istituito gli albi delle professioni sanitarie tecniche e, riformulando l’art. 5, co. 2, d.lgs. 233/1946, ha subordinato l’esercizio della professione all’iscrizione al rispettivo albo. Il d.m. del 13 marzo 2018 ha istituito l’albo dei TSLB. Da qui la qualificazione della professione come riservata.

Su questa base il Collegio esclude che le previsioni del decreto attuativo abbiano natura innovativa. Il punto 3.1 dell’allegato 1 si limita a replicare il contenuto delle norme statali richiamate. Pertanto l’impugnazione è inammissibile per difetto di interesse: la lesione lamentata non promana da quel decreto, ma dalla scelta statale di istituire l’albo e dalla delibera regionale che ha subordinato autorizzazione e accreditamento all’impiego dei TSLB.

Quanto alla delibera, il Tribunale osserva che essa utilizza la sigla TSLB, riferimento alla professione protetta, e che già prescrive l’idoneità dei titoli di studio. La fissazione del termine di quarantotto mesi è parimenti immediatamente lesiva. Poiché la delibera è stata pubblicata il 3 ottobre 2022 e il ricorso straordinario è stato proposto il 14 giugno 2023, oltre il termine di centoventi giorni dell’art. 9 d.p.r. 1199/1971, il ricorso è irricevibile. Il richiamo all’indirizzo che subordina l’impugnazione degli atti generali all’emanazione degli atti esecutivi è inconferente: i destinatari sono individuabili e la prescrizione è operativa.

Il Collegio disattende infine la tesi della discriminazione temporale. Le previsioni della circolare n. 30/SAN/2001 fatte salve riguardano i direttori responsabili e i laureati senza specializzazione, non l’utilizzabilità dei biologi come tecnici di laboratorio. La facoltà di impiegare i biologi è caduta per effetto della normativa statale, prima ancora del decreto attuativo. Il ricorso è quindi dichiarato irricevibile e inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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