Rimessione in termini per il condono e difetto di legittimazione del non proprietario (TAR Puglia n. 175 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di rimessione in termini per la presentazione dell’istanza di condono edilizio può essere proposta solo da chi ha un interesse attuale e concreto, correlato alla titolarità del bene oggetto di sanatoria. Il soggetto che non è più proprietario dell’immobile, perché lo stesso è stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale a seguito di ordinanza sindacale non impugnata con esito favorevole, non è legittimato ad agire avverso il diniego di rimessione in termini. I termini perentori previsti dalla normativa sul condono non sono derogabili dall’amministrazione, né possono essere rimessi in termini su istanza di parte, trattandosi di termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile abusivo realizzato dal proprio dante causa, aveva presentato istanza di sanatoria ai sensi della legge 724/1994. Dopo il rigetto dell’istanza e l’ordine di demolizione, il Comune aveva disposto l’acquisizione gratuita del manufatto e dell’area di sedime al proprio patrimonio. L’impugnativa avverso tale atto era stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo il ricorrente dichiarato di aver avviato la demolizione. Successivamente, l’istante presentava domanda di rimessione in termini per il condono, respinta dal Comune con nota del 24 gennaio 2020, avverso la quale proponeva ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, a seguito dell’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e della declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso tale atto, la proprietà del compendio immobiliare si è consolidata in capo al Comune. L’odierno ricorrente, pertanto, non è più titolare di una posizione giuridica soggettiva riferibile al bene e non può lamentare un pregiudizio derivante dal diniego di rimessione in termini.
La legittimazione ad agire consiste nella corrispondenza tra il soggetto che propone la domanda e quello al quale la legge riconosce la posizione azionata in giudizio. Anche ammettendo che alla domanda di sanatoria possano provvedere soggetti diversi dal proprietario, tale possibilità è comunque condizionata alla previa acquisizione dell’univoco consenso del proprietario stesso, che nella specie non sussiste, essendo il Comune titolare del bene e resistente nel giudizio.
Il ricorso è stato altresì ritenuto infondato nel merito, poiché la normativa sul condono edilizio costituisce istituto eccezionale, soggetto a termini perentori di presentazione dell’istanza, da rispettare a pena di decadenza. Tali termini non sono disponibili dall’amministrazione, né derogabili, sicché il rigetto della domanda di rimessione in termini costituisce atto dovuto e vincolato, non necessitante di particolare motivazione né di comparazione degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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