Revoca del nulla osta per inesistenza ab origine del rapporto di lavoro (TAR Campania n. 1586 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato è legittima quando l’amministrazione accerta la inesistenza ab origine dei presupposti per la stipulazione del contratto di soggiorno e il lavoratore non ha mai svolto attività lavorativa né conseguito redditi adeguati alla permanenza nel territorio nazionale. L’inerzia dell’amministrazione nella convocazione delle parti, benché non imputabile al lavoratore, non muta i presupposti di fatto e di diritto che solo potevano legittimare il rilascio del nulla osta. Il rilascio del permesso per attesa occupazione è precluso quando non si discute di circostanze successive determinanti la cessazione di un rapporto esistente, ma della sua mancanza sin dall’origine. Il giudizio amministrativo di revoca, se immune da vizi logici e sorretto da adeguata motivazione, non è sindacabile nel merito.

Il Fatto

Il ricorrente otteneva dalla Prefettura di Napoli il nulla osta per motivi di lavoro subordinato, da svolgersi alle dipendenze di una impresa individuata, e faceva ingresso nel territorio nazionale. Perdurando l’inerzia dell’amministrazione nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente presentava apposita richiesta in data 14 giugno 2024.

Sopravvenuta l’indisponibilità dell’azienda richiedente, il ricorrente non poteva sottoscrivere il contratto. Con decreto del 15 gennaio 2025 il Prefetto revocava il nulla osta. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania deducendo difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della legge n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 9 d.P.C.M. del 29 dicembre 2022, oltre a eccesso di potere e sviamento, invocando la propria incolpevolezza e la possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso non è fondato. Il Collegio richiama le statuizioni rese in sede cautelare, dalle quali non ravvisa ragione per deflettere. Il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato costituisce espressione di un esercizio logico e ragionevole della discrezionalità demandata all’amministrazione.

La revoca è motivata sull’inesistenza ab initio dei presupposti per la stipulazione del contratto di soggiorno e sulla mancanza originaria delle condizioni che avevano legittimato il nulla osta. Tale situazione non risulta mutata nel tempo: dall’ingresso in Italia il ricorrente non ha iniziato alcuna attività lavorativa né ha rinvenuto fonti lecite di reddito adeguate alla permanenza.

Non è in discussione l’esistenza, al momento dell’ingresso, delle condizioni per la stipulazione del rapporto. Il ricorrente non ha allegato né comprovato di avere effettivamente svolto attività lavorativa medio tempore, con ciò confermando l’assenza di flussi reddituali al momento dell’adozione del provvedimento. La stessa allegazione dell’incolpevole ignoranza circa le ragioni dell’assenza del datore di lavoro concorre a minare l’attendibilità del rapporto lavorativo allegato.

Quanto al permesso per attesa occupazione, il Collegio ne esclude il rilascio: non si verte in ipotesi di circostanze successive, non ascrivibili a colpa del ricorrente, che abbiano determinato l’interruzione o la cessazione di un rapporto di lavoro, bensì della mancanza ab origine dei requisiti normativamente richiesti e dell’insussistenza di altro rapporto lavorativo nel frattempo instaurato.

Ne discende la ragionevolezza dell’iter logico-giuridico seguito dall’autorità, con provvedimento immune da vizi, giustificato da puntuali circostanze di fatto e da un adeguato impianto motivazionale, non scalfito dalle allegazioni del gravame. Le spese sono compensate. Il Collegio dispone l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, non essendo il ricorso manifestamente infondato, e liquida il compenso in favore del difensore con la riduzione del 50% prescritta dall’art. 130 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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