Rimborso spese per demolizione d’ufficio e giurisdizione amministrativa (TAR Puglia n. 176 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie concernenti la richiesta di rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione in danno di un ordine di demolizione appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm. quando il privato non si limita a contestare l’an o il quantum della pretesa creditoria, ma deduce vizi propri dell’esercizio del potere autoritativo, quali l’omessa verifica dei presupposti della demolizione. La prescrizione del diritto al rimborso decorre, ex art. 2935 cod. civ., dal momento in cui il credito può essere fatto valere, ossia dall’avvio dei lavori e dal primo pagamento alla ditta appaltatrice. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità per proporre ricorso, prescritta dall’art. 3, comma 4, legge n. 241/1990, integra una mera irregolarità, non una causa di nullità ai sensi dell’art. 21-septies della medesima legge, rilevando solo ai fini dell’eventuale errore scusabile. L’esecuzione d’ufficio della demolizione, in assenza di provvedimenti cautelari, costituisce attività vincolata dell’amministrazione.

Il Fatto

L’amministrazione comunale intimava al proprietario di un manufatto abusivo il pagamento della somma di euro 7.523,78, a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’avvio dei lavori coattivi di demolizione. L’atto richiamava i precedenti provvedimenti: l’ordine di demolizione, l’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale e il conseguente provvedimento di esecuzione d’ufficio. I lavori avevano avuto inizio ma erano stati sospesi a seguito di un decreto cautelare, poi caducato dall’esito del giudizio di merito. Il privato impugnava l’ingiunzione di pagamento, deducendo la prescrizione del credito, la nullità dell’atto per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’illegittimità dell’azione amministrativa per difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione, che invocava l’orientamento secondo cui la pretesa al rimborso delle spese per l’esecuzione in danno radicherebbe la giurisdizione del giudice ordinario. Il TAR ha aderito al diverso indirizzo che devolve la controversia alla giurisdizione amministrativa esclusiva richiamando il criterio del petitum sostanziale.

Nel caso di specie il ricorrente non contestava soltanto la fondatezza della pretesa patrimoniale, ma deduceva che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare preliminarmente la definitiva insanabilità del manufatto. Così argomentando, egli investiva il giudice della cognizione sulla legittimità dell’esercizio del potere di autotutela esecutiva, profilo che trascende il mero rapporto obbligatorio e radica la giurisdizione del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm..

Nel merito, la Corte ha respinto il primo motivo relativo alla prescrizione del credito: ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, e nel caso di specie solo dall’avvio dei lavori di demolizione e dal versamento dell’anticipo alla ditta appaltatrice era sorta la pretesa restitutoria. Da tale momento il termine decennale non era ancora spirato. Infondato anche il secondo motivo: l’omissione dell’indicazione di termine e autorità avanti cui ricorrere non integra una causa di nullità ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, ma costituisce una mera irregolarità, priva di effetti lesivi in assenza di un pregiudizio concreto per la tempestività dell’impugnazione.

Quanto al terzo motivo, il Collegio ha accertato che la spesa era documentata: la delibera di approvazione della valutazione economica dei lavori e il certificato di pagamento della prima rata alla ditta appaltatrice comprovavano l’esborso per l’importo ingiunto. Ha inoltre escluso ogni dovere dell’amministrazione di svolgere ulteriori verifiche sulla condonabilità dell’abuso: i provvedimenti di demolizione e di acquisizione, non più impugnabili, si erano consolidati. In assenza di misure cautelari, l’esecuzione d’ufficio costituiva attività vincolata, poiché l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 impone all’amministrazione di assumere i provvedimenti sanzionatori in caso di inottemperanza. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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