Nuovo PUG non vincolato dal giudicato di annullamento del precedente piano (TAR Puglia n. 171 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di annullamento di una destinazione urbanistica impressa da un precedente strumento pianificatorio non assume rilievo di giudicato rispetto al successivo esercizio dell’attività di pianificazione, allorché questa si manifesti non come mera riedizione del potere annullato ma come nuova attività pianificatoria sull’intero territorio comunale. Le scelte di destinazione urbanistica, avendo carattere programmatico e non meramente ricognitivo dello stato dei luoghi, sono espressione di ampia discrezionalità e non sono condizionate dalla pregressa indicazione di destinazioni più favorevoli, né i privati vantano aspettative giuridicamente rilevanti al mantenimento della classificazione precedente. Il nuovo piano può pertanto riassegnare all’area una destinazione anche corrispondente a quella annullata, purché la scelta sia sorretta da adeguata motivazione che dia conto della ricognizione dello stato attuale dei luoghi.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno originariamente destinato a zona residenziale e poi classificato come zona E4 agricola dal PRG del 1984, aveva ottenuto l’annullamento di tale classificazione con sentenza del TAR, che ne aveva rilevato la manifesta illogicità rispetto alle caratteristiche dell’area. Con l’approvazione del nuovo PUG, il terreno è stato nuovamente classificato in gran parte come zona agricola e solo per una porzione come zona residenziale. La ricorrente ha impugnato la delibera di approvazione del PUG, deducendo la violazione del giudicato e il difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, incentrati sull’assunto che la nuova classificazione costituisse l’esatta reiterazione di quella annullata e che l’amministrazione avesse omesso di considerare la tipizzazione dell’area derivante dagli effetti della precedente pronuncia.

Il TAR ha escluso che la sentenza del 2001 possa spiegare diretta efficacia di giudicato nella presente vicenda. L’adozione del PUG non è intervenuta in funzione di mera riedizione del potere inciso dall’annullamento, ma ha comportato l’esercizio ex novo dell’attività pianificatoria per l’intero territorio comunale: la pronuncia si era limitata a sanzionare l’illegittimità della classificazione rispetto allo stato dei luoghi all’epoca, senza vincolare in alcun modo le future scelte pianificatorie.

Richiamando la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. IV, n. 6359 del 2025 e n. 10731 del 2022, il Collegio ha ribadito che le scelte di pianificazione sono espressione di ampia discrezionalità, insindacabile nel merito, e non sono condizionate dalla pregressa indicazione di destinazioni più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla reformatio in peius o in melius delle destinazioni del previgente piano.

Nel caso di specie, il nuovo PUG non ha semplicemente riprodotto la destinazione annullata, avendo incluso una porzione dell’area in zona residenziale. La scelta è stata inoltre espressamente motivata in risposta alle osservazioni endoprocedimentali della ricorrente, con la precisazione che la perimetrazione risponde alla ricognizione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche riconosciute in loco. La ricorrente non ha offerto alcuna effettiva contestazione di tali risultanze, limitandosi a richiamare gli accertamenti compiuti nella sentenza del 2001, fondati però su un diverso strumento urbanistico e su uno stato dei luoghi ormai risalente.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite, stante la peculiarità delle questioni sottese alla decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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