Il Comune dichiara l’inefficacia della SCIA oltre i termini: nessun potere di autotutela e l’atto è inefficace (TAR Puglia n. 145 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’amministrazione dichiara l’inefficacia di una segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, adottata oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, non può qualificarsi come legittimo esercizio dei poteri di cui all’art. 19, comma 4, l. 241/1990, laddove difettino le condizioni di operatività dell’art. 21-nonies l. 241/1990 e, in particolare, l’indicazione delle specifiche ragioni di interesse pubblico sottese alla scelta adottata. Ne consegue, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990, l’inefficacia del provvedimento tardivo. La SCIA non è radicalmente improduttiva di effetti quando la segnalazione abbia ad oggetto un intervento rientrante nella tipologia del titolo e non emergano profili di incompletezza, di fuorviante rappresentazione dei fatti o di omessa acquisizione di atti di assenso o pareri obbligatori. Le ragioni di non ammissibilità dell’intervento rappresentate dall’amministrazione solo nel corso del giudizio configurano un’inammissibile motivazione postuma, non potendo essere desunte da elementi estranei al provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il ricorrente, conduttore di un immobile, presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001, volta al cambio di destinazione d’uso del locale da artigianale a commerciale, senza esecuzione di opere edilizie. Il Comune, dopo circa otto mesi, dichiarava l’inefficacia della segnalazione, ritenendo la destinazione commerciale in contrasto con le previsioni del PRG per la zona territoriale omogenea di riferimento. Il ricorrente impugnava il provvedimento, chiedendo in via principale l’accertamento dell’inefficacia della comunicazione ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990 e, in via subordinata, l’annullamento dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato le eccezioni processuali sollevate dal ricorrente, dichiarando infondata l’eccezione di tardività della costituzione del Comune, in quanto il termine di cui all’art. 46 cod. proc. amm. ha natura ordinatoria e non perentoria. È stata invece accolta l’eccezione di tardività della documentazione prodotta dalla difesa comunale, depositata in violazione del termine di quaranta giorni previsto dall’art. 73 cod. proc. amm., con conseguente dichiarazione di inutilizzabilità processuale della stessa.
Nel merito, il Collegio ha rilevato il mancato rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della SCIA, per l’esercizio dei poteri inibitori dell’amministrazione ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6, l. 241/1990. Il provvedimento impugnato, adottato a distanza di circa otto mesi dalla segnalazione, è stato quindi ritenuto tardivo.
Inoltre, il provvedimento non è stato qualificato come legittimo esercizio del potere di autotutela, poiché, al di là del formale richiamo all’art. 19, comma 4, l. 241/1990, l’amministrazione non ha indicato le specifiche ragioni di interesse pubblico sottese alla scelta adottata, come richiesto dall’art. 21-nonies l. 241/1990. Il Collegio ha quindi dichiarato l’inefficacia della comunicazione ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, l. 241/1990.
Il Collegio ha infine respinto l’eccezione del Comune secondo cui la SCIA sarebbe stata radicalmente improduttiva di effetti, in quanto la segnalazione aveva ad oggetto un intervento rientrante nella SCIA alternativa e non erano emersi profili di incompletezza o di omessa acquisizione di atti dovuti. Le ulteriori ragioni di inammissibilità dedotte dal Comune solo nel corso del giudizio, quali la mancata previsione di parcheggi e l’omesso parere dell’ASL e dei Vigili del Fuoco, sono state ritenute irrilevanti, in quanto estranee all’oggetto della SCIA e tese a configurare una motivazione postuma inammissibile.
L’accoglimento dei primi due motivi e della domanda di accertamento dell’inefficacia ha determinato l’assorbimento del terzo motivo, relativo alla domanda subordinata di annullamento. Le spese sono state poste a carico del Comune soccombente.
Nota della Redazione
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