Affidamento e decorso del tempo non legittimano l’abuso edilizio permanente (TAR Puglia n. 142 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’illecito edilizio ha carattere permanente e si protrae nel tempo, conservando la sua natura lesiva dell’assetto urbanistico-edilizio. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente, che il tempo non può legittimare in via di fatto. Il decorso del tempo tra la commissione dell’abuso e l’adozione dell’ingiunzione di demolizione non radica la posizione dell’interessato, ma rafforza il carattere abusivo dell’intervento, non essendo necessario motivare in modo particolare il provvedimento demolitorio emesso dopo un lungo lasso di tempo. Il diritto all’abitazione non ha portata assoluta e non rende illegittimo l’ordine di demolizione quando l’immobile sia adibito a casa familiare, prevalendo l’interesse della collettività al ripristino della legalità urbanistica.
Il Fatto
Le ricorrenti, proprietarie di un immobile sito nel Comune di Crispiano, hanno impugnato l’ordinanza n. 44 del 09.04.2024 con cui l’Amministrazione ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi per la realizzazione abusiva dell’ultimo piano del fabbricato. Il Comune, richiamando gli esiti del sopralluogo del 23.10.2023, ha accertato il superamento dei limiti di altezza massima prescritti dal titolo edilizio in variante del 26.07.1967, che fissava l’altezza massima in m. 17,00 da via Quintino Sella e m. 21,00 da via Dante Alighieri. L’edificio risultava invece realizzato per un’altezza di circa m. 21,00 dal primo fronte e di circa m. 24,00 dal secondo. Le ricorrenti hanno dedotto plurimi vizi di eccesso di potere, violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, dell’art. 1375 cod. civ. e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nonché la violazione del principio di affidamento in buona fede. Con decreto monocratico è stata sospesa l’efficacia dell’ingiunzione, ma il Comune ha successivamente disposto la sospensione dell’ordinanza sino alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando che le ricorrenti non hanno offerto elementi di prova idonei a confutare gli esiti fidefacienti degli accertamenti comunali e a dimostrare la conformità di quanto realizzato a quanto assentito. Il Collegio ha escluso che il parere della Commissione edilizia del 06.04.1968 potesse assumere portata caducatoria della prescrizione sui limiti di altezza: trattasi di atto privo di natura provvedimentale, che non conteneva disposizioni di riesame del titolo del 26.07.1967. Il riferimento al numero di piani abitabili andava ricondotto all’edificazione per come approvata dai titoli rilasciati nel 1965 e nel 1967.
Quanto alle censure sul difetto di istruttoria e di motivazione, il Collegio le ha ritenute generiche, confutate dagli esiti del sopralluogo richiamati per relationem nell’ordinanza gravata, la quale conteneva la descrizione specifica delle opere contestate e l’indicazione delle norme violate. Il TAR ha poi escluso la configurabilità di un legittimo affidamento, richiamando il principio per cui “non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di illecito permanente che il tempo non può legittimare in via di fatto”. La realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una volontaria attività del costruttore contra legem, con la conseguenza che l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora sia incolpevole. Il decorso del tempo, lungi dal radicare la posizione dell’interessato, rafforza il carattere abusivo dell’intervento, anche perché non ci si può dolere del ritardo con cui l’Amministrazione ripristina la legalità.
Il Collegio ha infine disatteso le doglianze fondate sul diritto all’abitazione del nucleo familiare, richiamando il consolidato orientamento per cui tale diritto non ha portata assoluta e non prevale sull’interesse della collettività al ripristino dell’equilibrio urbanistico-edilizio violato dall’abuso. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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