Annullamento dell’ordinanza di demolizione per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonostante la natura vincolata del provvedimento (TAR Lazio n. 11386 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, ancorché adottata all’esito di un procedimento a natura vincolata, è illegittima se non è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990. L’apporto partecipativo del privato, infatti, può essere utile per chiarire i presupposti di fatto del provvedimento, come l’esatta estensione della superficie assentita; in tal caso non opera l’esimente di cui all’art. 21 octies della l. n. 241/1990, perché l’amministrazione non ha dimostrato che il contraddittorio procedimentale non avrebbe potuto condurre a un diverso esito. Il calcolo della superficie assentita deve essere effettuato con esclusivo riferimento al titolo edilizio, non alla misura massima astrattamente autorizzabile dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore.
Il Fatto
Il Comune di Santa Marinella ingiungeva al proprietario di un immobile la demolizione di una pergotenda, realizzata in ampliamento di quella già autorizzata con S.C.I.A. del 2022, ritenendola difforme rispetto alla superficie assentita di mq 30,50. Il provvedimento, emesso ai sensi degli artt. 27 e 31 del D.P.R. n. 380/2001, non era stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorrente impugnava l’ordinanza deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e la mancata valutazione della conformità parziale dell’opera, sostenendo che la superficie assentita ammontasse a mq 34,40 e non a mq 30,50 come indicato nell’ingiunzione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel verificare la legittimità del provvedimento, ha rilevato una contraddizione interna all’istruttoria comunale: mentre gli elaborati grafici allegati alle S.C.I.A. del 2022 e del 2024 indicavano una superficie assentita di mq 34,40, sia la relazione di sopralluogo sia l’ordinanza di demolizione computavano la superficie legittimamente realizzata in mq 30,50.
Tale difformità, non chiarita dall’amministrazione né in sede procedimentale né in giudizio, ha condotto il Collegio a ritenere fondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990: la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe infatti consentito al privato di rappresentare l’esatta estensione della superficie assentita, offrendo un contributo utile all’accertamento dei presupposti di fatto del provvedimento.
Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 21 octies della l. n. 241/1990, osservando che la natura vincolata dell’ordinanza di demolizione non è di per sé sufficiente a escludere il vizio, poiché l’amministrazione non ha dimostrato che l’instaurazione del contraddittorio non avrebbe potuto condurre a un esito differente.
Sono state invece respinte le censure con cui il ricorrente invocava il calcolo della superficie assentita sulla base del limite massimo del 25% della superficie utile previsto dalle N.T.A. del P.R.G., in quanto il riferimento deve essere esclusivamente il titolo edilizio, nonché la doglianza relativa al pregiudizio arrecato alla parte dell’opera realizzata in conformità, che costituisce circostanza da verificare solo in sede di esecuzione dell’ordinanza e non incide sulla sua legittimità.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto nei limiti della dedotta violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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