Ottemperanza improcedibile dopo sopravvenuto pagamento: il giudice dichiara cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 137 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
    La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., definisce la controversia nel merito e presuppone che la pretesa dedotta in giudizio sia stata integralmente soddisfatta da una sopravvenuta attività amministrativa satisfattiva. La pronuncia dichiara l’improcedibilità del ricorso quando la situazione sopravvenuta realizzi in modo pieno ed irretrattabile l’interesse azionato, senza che residui alcuna utilità alla decisione di merito. Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento delle somme liquidate in sentenza, documentato e confermato dal difensore del ricorrente, integra tale presupposto. La compensazione delle spese può essere disposta per giusti motivi, in particolare quando il pagamento sia intervenuto in data di poco successiva alla notifica del ricorso.

Il Fatto

    I ricorrenti, già vittoriosi in un giudizio dinanzi al TAR per la Puglia – Lecce, proponevano ricorso per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo la condanna dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese processuali liquidate in un ammontare complessivo, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione, costituitasi, rappresentava l’avvenuto inoltro agli uffici centrali della richiesta di liquidazione, ed era documentato in giudizio il successivo bonifico disposto in favore dei ricorrenti, con data di disponibilità 24.11.2025. Nella camera di consiglio, il difensore dei ricorrenti chiedeva che la causa fosse dichiarata improcedibile per intervenuta cessazione della materia del pagamento.

La Motivazione della Corte

    Il Collegio, verificata la regolarità e la tempestività del ricorso di ottemperanza, ha accertato che la pretesa creditoria azionata era stata nel frattempo integralmente soddisfatta. Tale circostanza emergeva sia dall’esplicita dichiarazione resa dal difensore in udienza, sia dalla documentazione bancaria depositata dai ricorrenti, attestante l’avvenuto pagamento in loro favore. Sulla scorta di tali elementi, il TAR ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che impone al giudice di rilevare la piena soddisfazione della pretesa quando essa sopravvenga nel corso del giudizio.

    La sentenza richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa allorché la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia. Nel caso di specie, tale condizione risultava integrata dall’intervenuto pagamento delle spese di lite.

    Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ne ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando giusti motivi nella circostanza che il pagamento fosse avvenuto in data di poco successiva alla notifica del ricorso, circostanza che aveva reso ragionevole l’avvio della procedura esecutiva da parte dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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