Permesso di soggiorno stagionale e superamento del limite di nove mesi (TAR Puglia n. 136 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale non può avere una durata complessiva superiore a nove mesi, ai sensi dell’art. 5, comma 3-bis, lett. a), d.lgs. n. 286/1998, e il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento dell’attività lavorativa fino a un massimo di nove mesi in un periodo di dodici, al termine del quale il lavoratore deve fare rientro nello Stato di provenienza, salvo che sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi diversi dal lavoro stagionale. La conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato ordinario presuppone l’assegnazione di una quota nell’ambito dei decreti flussi, non bastando la sola presentazione dell’istanza. Il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno, avendo natura vincolata, non richiede la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Un cittadino tunisino impugnava il decreto con cui il Questore di Lecce aveva rigettato l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentata il 10 maggio 2024, con contestuale avviso di espulsione. L’istante, entrato in Italia il 13 agosto 2023 con visto di tipo D per lavoro stagionale, aveva presentato l’istanza quando il visto risultava già scaduto, avendo maturato un soggiorno superiore a nove mesi. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 24, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 3 Cost. e degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, contestando anche la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e lamentando la possibilità di conversione del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondate le censure e le esamina congiuntamente, richiamando la disciplina applicabile. Il combinato disposto dell’art. 5, comma 3-bis, lett. a), del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 24, commi 7 e 8, del medesimo decreto fissa il limite invalicabile di nove mesi per la durata complessiva del permesso di soggiorno stagionale e per lo svolgimento dell’attività lavorativa in un periodo di dodici mesi, decorso il quale il lavoratore deve rientrare nello Stato di provenienza. Nel caso di specie, il ricorrente aveva già soggiornato in Italia oltre il termine massimo e, alla data della richiesta del permesso, il visto risultava scaduto, sicché l’Amministrazione non poteva rilasciare il titolo.
Quanto alla prospettata conversione in permesso per lavoro subordinato ordinario, il Collegio rileva che essa è subordinata all’ottenimento di una quota nell’ambito dei decreti flussi. Dagli elenchi della Prefettura di Lecce risultava che il ricorrente non aveva ottenuto alcuna quota, rendendo irrilevante ogni valutazione circa la maturazione dei requisiti.
Infine, il Collegio esclude la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di provvedimento a contenuto vincolato, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della medesima legge, non residuando margini di apprezzamento discrezionale in capo all’Amministrazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per giustificati motivi e conferma del rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
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