Cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza: il pagamento integrale rende il ricorso improcedibile (TAR Puglia n. 128 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il pagamento integrale, nelle more del giudizio, della somma liquidata da una sentenza passata in giudicato rende il ricorso per ottemperanza improcedibile per cessazione della materia del contendere. La pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio quando una successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno e irretrattabile il diritto esercitato, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. Non osta alla declaratoria la circostanza che l’adempimento sia avvenuto dopo la proposizione del ricorso, purché la soddisfazione intervenga prima della decisione.

Il Fatto

Una società, incaricata della custodia giudiziaria di otto apparecchiature elettroniche per gioco videopoker sequestrate, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di compenso per le prestazioni eseguite. Il decreto di liquidazione originario era stato impugnato e la sentenza di accoglimento parziale aveva riformato il provvedimento, riconoscendo un importo maggiore. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la società proponeva ricorso per ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo la condanna del Ministero e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha verificato che, dopo la notifica del ricorso, l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento mediante fattura elettronica, come attestato dalla documentazione versata in atti. La società ricorrente, con successiva memoria, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo solo per la condanna del Ministero alle spese di lite, in ragione della sua soccombenza “virtuale”.

Il Collegio ha ritenuto il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., norma che impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. L’istituto postula che la situazione sopravvenuta sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato e che non residui alcuna utilità per una pronuncia di merito.

La decisione richiama il principio per cui la pronuncia di cessazione definisce la controversia accertando che l’attività amministrativa successiva al ricorso ha integralmente soddisfatto il diritto fatto valere. La giurisprudenza citata dal Collegio, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 823 del 2024, conferma che è decisivo il carattere pieno e irretrattabile della soddisfazione.

La circostanza che il pagamento sia avvenuto nel corso del giudizio di ottemperanza non incide sulla declaratoria. L’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse costituisce esito processuale tipico del giudizio di ottemperanza quando l’Amministrazione si adegua al giudicato prima della decisione. Il pagamento integrale della somma liquidata, con gli accessori di legge, soddisfa compiutamente la pretesa esecutiva azionata.

Il Collegio ha, infine, condannato il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore del difensore antistatario. La condanna alle spese trova fondamento nella circostanza che l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, rendendo necessaria l’attivazione del giudice per ottenere l’esecuzione del giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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