Valutazione dei titoli concorsuali e insindacabilità del merito tecnico della commissione (TAR Sardegna n. 106 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e la loro concreta applicazione rientrano nell’ampia discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice e non sono assoggettabili al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che le scelte siano irragionevoli, arbitrarie o inficiate da travisamento dei fatti. È inammissibile la censura che, contrapponendo un proprio calcolo dei punteggi, miri a una sostituzione del giudizio della commissione, al di fuori dei tassativi casi dell’art. 134 c.p.a.. Rientra nella discrezionalità tecnica la valutazione di attinenza dei titoli al settore scientifico disciplinare cui afferisce l’insegnamento oggetto del bando.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla selezione indetta dal Presidente della Facoltà di Studi umanistici di un ateneo per il conferimento di un incarico di insegnamento a titolo oneroso, relativo a trenta ore di didattica nel settore M-FIL/03 Filosofia Morale. La commissione, applicando i criteri del bando, attribuiva al controinteressato punti 41 e riteneva il ricorrente non idoneo, con punti 32, non avendo raggiunto la soglia minima di punti 40.
Il ricorrente impugnava l’approvazione della graduatoria e il verbale della commissione, dolendosi del punteggio riconosciutogli per il curriculum formativo, didattico e scientifico-professionale e proponendo una propria diversa graduatoria. L’amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama anzitutto la disciplina del bando, che fissa i criteri di valutazione e la soglia di idoneità in punti 40/100, rilevando che la commissione ha applicato strettamente i criteri già dettagliati. Osserva che il riferimento alla lamentata insufficienza della motivazione contenuta nei verbali è in realtà estraneo al giudizio, perché attiene ad altro ricorso del medesimo ricorrente relativo a un diverso incarico e, come tale, è inammissibile.
Nel merito, quanto al curriculum formativo, la censura è infondata. Il Collegio richiama il principio per cui l’attività di predeterminazione dei criteri è espressione della discrezionalità amministrativa delle commissioni, non sindacabile salvo i vizi sintomatici dell’eccesso di potere, indicando il precedente Cons. Stato sez. III n. 2091 del 2019. Non sussiste irragionevolezza nella differenza di punteggio tra laurea magistrale e master, anche di secondo livello; inoltre il corso conseguito dal ricorrente, con centoventi ore e 14,5 CFU, non avrebbe i requisiti per la qualificazione come master ai sensi dell’art. 3, comma 9, D.M. n. 270/2004.
Quanto al curriculum didattico, la valutazione di attinenza delle attività al settore scientifico disciplinare di riferimento rientra nella discrezionalità tecnica e non è illogica, essendo gli insegnamenti non valutati incentrati sul ruolo di capo dell’ufficio stampa.
Anche le doglianze sul curriculum scientifico-professionale sono rigettate. Il Collegio ribadisce che il giudizio amministrativo non è sede per contrapporre giudizi di merito a quelli della commissione, richiamando Cons. Stato sez. VII n. 2602 del 2022: il tentativo di sostituzione del punteggio sollecita un sindacato sostitutorio vietato dall’art. 134 c.p.a.. La contestazione sulla par condicio competitorum, avanzata in memoria, è inammissibile per genericità e soggettività. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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