Ottemperanza, accertamento istruttorio sulla effettiva liquidazione delle somme oggetto del giudicato (TAR Puglia, n. 129/2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la mera comunicazione da parte dell’Amministrazione che le somme dovute per effetto del giudicato risultano nello stato di “in liquidazione”, ancorché accompagnata dall’indicazione di una data di esigibilità, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’avvenuto adempimento. Il giudice dell’ottemperanza, ove sussistano incertezze sull’effettiva liquidazione delle somme riconosciute, può disporre un incombente istruttorio, ordinando all’Amministrazione una relazione di chiarimenti che precisi se le somme siano state effettivamente liquidate in favore della parte ricorrente, ovvero le ragioni che lo abbiano finora oggettivamente impedito. L’esecuzione del giudicato che condanna la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro non può ritenersi satisfattiva finché il pagamento non sia stato concretamente eseguito, dovendo l’Amministrazione provare l’integrale adempimento dell’obbligo.

Il Fatto

La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti per l’anno scolastico 2018/2019. A seguito della notifica della sentenza, divenuta definitiva, e del perdurare dell’inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione degli atti necessari all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha depositato una relazione nella quale ha comunicato che le somme riconosciute risultavano “in liquidazione” per l’importo netto indicato, con data di esigibilità già decorsa. La parte ricorrente ha tuttavia eccepito che, al momento del deposito del ricorso e sino alla data della camera di consiglio, le somme non risultavano ancora accreditate.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto la causa non matura per la decisione, ravvisando la sussistenza di incertezze in ordine all’effettivo pagamento delle somme riconosciute dal giudice ordinario. Il Collegio ha rilevato la contraddizione tra la prospettazione dell’Amministrazione, che ha dichiarato la mera presenza delle somme nello stato di “in liquidazione”, e la deduzione della ricorrente, che ha negato di aver ricevuto alcun accredito.

Il Tribunale ha osservato che la comunicazione dell’Amministrazione non fornisce elementi sufficienti per ritenere adempiuta l’obbligazione scaturente dal giudicato, atteso che lo stato di “in liquidazione” non equivale all’avvenuto pagamento. La circostanza che risulti una data di esigibilità non implica, di per sé, che il pagamento sia stato posto in essere.

Pertanto, al fine di verificare l’effettiva esecuzione della sentenza, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio, ordinando al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale competente una relazione di chiarimenti che precisi se le somme siano state effettivamente liquidate in favore della ricorrente, ovvero le ragioni che lo abbiano finora oggettivamente impedito. Per l’adempimento è stato fissato il termine di trenta giorni.

La decisione è stata assunta sospendendo ogni altra decisione sul ricorso per ottemperanza e rinviando il prosieguo del giudizio a una successiva camera di consiglio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *