Interruzione del giudizio per morte della parte prima della notificazione della sentenza (TAR Puglia n. 116 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 79 c.p.a., dichiara l’interruzione del giudizio quando, prima della notificazione della sentenza, si verifichi l’evento della morte della parte che ne abbia fatto richiesta, purché il difensore documenti il decesso e l’istanza sia tempestiva. L’interruzione opera automaticamente e comporta la cessazione della materia del contendere nel rapporto processuale, con conseguente necessità di riassunzione del giudizio nei termini di legge da parte degli eredi o aventi causa.
Il Fatto
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Comune di Brindisi – Settore Urbanistica e Assetto del Territorio – Ufficio Condono Edilizio con cui era stato denegato il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria ai sensi della L. 24.11.2003, n. 326, chiedendone l’annullamento.
Il difensore della ricorrente, con memoria depositata in data 19 dicembre 2025, ha dichiarato e documentato che la propria assistita era deceduta in data 22 agosto 2022, chiedendo che fosse dichiarata l’interruzione del giudizio ex art. 79 c.p.a. Il Comune di Brindisi non si costituiva in giudizio.
La Motivazione del Collegio
Il Tar adito ha rilevato che, ai sensi dell’art. 79 c.p.a. — disposizione che recepisce il principio generale di cui all’art. 299 c.p.c. — il giudizio deve essere interrotto quando, prima della notificazione della sentenza, si verifichi un evento interruttivo del processo, quale l’estinzione della parte persona fisica.
Nel caso di specie, l’evento morte si è verificato il 22 agosto 2022, in epoca successiva alla proposizione del ricorso e prima della definizione del giudizio; la constatazione di tale evento, compiuta dal procuratore costituito della parte ricorrente, è stata ritualmente portata all’attenzione del collegio mediante la memoria del 19 dicembre 2025, non risultando altra attività processuale compiuta dalle parti dopo tale evento.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’interruzione del giudizio, evidenziando come tale pronuncia costituisca atto meramente ricognitivo dell’evento sopravvenuto, non essendovi luogo a statuizioni sull’eventuale estinzione del processo, che costituirà oggetto di valutazione all’esito della riassunzione da parte degli aventi causa, nel termine perentorio di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.