Liquidazione compenso commissario ad acta in ottemperanza (TAR Puglia n. 115 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il compenso spettante al commissario ad acta, nominato nel giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., è liquidato dal giudice dell’ottemperanza con decreto collegiale, tenuto conto della natura, dei contenuti e degli esiti dell’attività espletata. L’onere del pagamento è posto a carico dell’amministrazione inadempiente, la quale è tenuta a corrispondere la somma liquidata oltre agli accessori di legge e al rimborso delle spese vive, se effettivamente sostenute per l’incarico.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dall’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Lecce, che aveva accolto il ricorso proposto da una società cooperativa, condannando il Comune al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario. A fronte dell’inerzia dell’amministrazione, il TAR Puglia ha disposto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., affinché provvedesse in via sostitutiva all’adempimento.
Il commissario, dirigente della Direzione Servizi Finanziari di un altro Comune, ha depositato istanza di liquidazione del compenso in data 5 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, considerata la natura e la complessità dell’incarico svolto, ha ritenuto di liquidare in favore del commissario la somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso delle spese vive, se effettivamente sostenute. La pronuncia si inserisce nel solco dei precedenti provvedimenti emessi dal medesimo Tribunale nell’ambito dello stesso giudizio, di cui richiama la sentenza e l’ordinanza collegiale.
La decisione ribadisce il principio per cui la liquidazione del compenso al commissario ad acta costituisce attività doverosa del giudice dell’ottemperanza, che provvede alla quantificazione in modo equitativo, sulla base degli elementi offerti dall’istante e delle risultanze processuali. L’obbligo del pagamento è stato posto a carico del Comune inadempiente, quale soggetto tenuto a sopportare le spese della procedura sostitutiva attivata a causa della propria inottemperanza.
Nota della Redazione
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