Sopravvenuta carenza di interesse: improcedibilità del ricorso per diniego di concessione demaniale (TAR Sardegna n. 142 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente in ragione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato il settore, determina l’improcedibilità del ricorso per difetto sopravvenuto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c, cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità non presuppone una pronuncia nel merito della controversia e non richiede che sia intervenuta un’istanza cautelare. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate quando la parte ricorrente abbia dichiarato di non aver più interesse alla decisione e la parte resistente si sia rimessa sul punto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Direttore del Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali della Regione Sardegna aveva negato l’istanza di concessione demaniale marittima per il posizionamento di una struttura di facile rimozione destinata ad attività sportive direttamente connesse all’uso del mare, in località Porto Pollo, nel Comune di Palau. Unitamente al diniego, la ricorrente contestava l’art. 10 delle linee guida regionali per la predisposizione dei PUL, allegate alla deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 28/12 del 4 giugno 2020, come modificata dalla deliberazione n. 35/12 del 9 luglio 2020, nonché la nota di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della memoria depositata dalla società ricorrente in data 4 dicembre 2025, con cui la stessa ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in considerazione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha interessato il settore delle concessioni demaniali marittime. La ricorrente ha contestualmente richiesto la compensazione delle spese di lite.
La Regione Sardegna, costituita in giudizio, si è limitata a prendere atto della dichiarazione, rimettendosi al Collegio sull’imputazione delle spese del giudizio. Il Tribunale ha quindi verificato la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c, cod. proc. amm.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale, rilevando che non è intervenuta alcuna pronuncia nel merito e che la ricorrente non aveva presentato alcuna istanza cautelare. La natura della vicenda e la condotta processuale delle parti hanno pertanto giustificato l’esonero dal pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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