Rimessione al TAR capoluogo per atto generale impugnato (TAR Puglia n. 112 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione di un atto generale, quale una delibera di Giunta regionale, determina la competenza territoriale del TAR con sede nel capoluogo di regione, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a.. Il giudice adito dinanzi al quale sia stata eccepita l’incompetenza non può trattenere la causa ma deve rimettere il fascicolo al Presidente del TAR competente per gli adempimenti previsti dall’art. 47, comma 2, c.p.a.. La rinuncia alla domanda cautelare non incide sul rilievo officioso della questione di competenza.
Il Fatto
La società ricorrente, nel giudizio instaurato dinanzi al TAR Lecce, Sezione Seconda, ha impugnato la determina dirigenziale del 7.10.2025 e gli atti presupposti, tra cui una nota della Sezione Urbanistica regionale dell’1.10.2025 e, ove occorra, la delibera di Giunta regionale n. 396/2024, chiedendo contestualmente la sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti gravati. Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Francavilla Fontana sia la Regione Puglia, che ha eccepito il difetto di attribuzione della Sezione staccata in favore del TAR con sede a Bari.
La Motivazione della Corte
Nel corso dell’udienza camerale del 26 gennaio 2026 il difensore della società ricorrente ha dichiarato la rinuncia alla domanda cautelare, della quale il Collegio ha preso atto. La Regione Puglia, costituitasi con memoria dell’8.1.2026, ha tuttavia sollevato l’eccezione di incompetenza territoriale del TAR Lecce, sostenendo che l’oggetto del ricorso comprende anche un atto a carattere generale, ossia la delibera della Giunta regionale n. 396/2024.
Il Collegio ha ritenuto fondata l’eccezione, richiamando la regola di cui all’ultima parte dell’art. 13, comma 4-bis, c.p.a., secondo cui per gli atti generali adottati da organi delle Regioni la competenza territoriale è inderogabilmente devoluta al TAR avente sede nel capoluogo di regione. Tale disposizione, secondo il principio espresso in motivazione, è volta a garantire una valutazione unitaria degli atti di natura generale, in ragione dei loro effetti estesi all’intero territorio regionale.
La circostanza che alla delibera di Giunta regionale fosse attribuita una valenza solo eventuale, attraverso la formula “ove occorra”, non ha impedito al Collegio di ravvisare la competenza del TAR Bari. La questione di competenza, pertanto, non è stata ritenuta superata dalla rinuncia alla domanda cautelare, poiché attiene alla corretta individuazione del giudice investito dell’impugnazione nel merito.
In applicazione dell’art. 47, comma 2, c.p.a., il TAR Lecce ha disposto la trasmissione del fascicolo di causa al Presidente del TAR Puglia, con sede in Bari, per gli adempimenti conseguenti, senza pronunciarsi nel merito della vicenda.
Nota della Redazione
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