Accertamento: il raddoppio dei termini scatta con il reato astratto ma non vale per l’IRAP; l’amministratore di fatto risponde in proprio (Cass. trib. 17959/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza n. 17959 del 4 giugno 2026 (R.G. 5858/2017), adunanza camerale del 19 maggio 2026 — Presidente Crucitti, Relatore Serrelli.

Il principio di diritto

Nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini per l’accertamento (art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972) opera in presenza dell’astratta configurabilità di un reato tributario (d.lgs. n. 74 del 2000) che comporti l’obbligo di denuncia ex art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale o dall’esito del processo. Il raddoppio non si applica però all’IRAP, le cui violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.

L’avviso di accertamento può essere notificato in proprio all’amministratore di fatto, chiamato a rispondere del comportamento evasivo e delle relative sanzioni quando la società sia un mero schermo usato a suo esclusivo vantaggio (con esclusione dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003); l’obbligo di motivazione è soddisfatto con il rinvio per relationem al processo verbale notificato alla sola società, poiché l’amministratore di fatto ha l’obbligo di conoscere l’andamento dell’intera attività sociale.

Il fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, quale amministratore di fatto di una società cooperativa, un avviso di accertamento (IRES, IRAP e IVA per il 2007), ritenendo la società un soggetto fittizio, costituito per emettere fatture per operazioni inesistenti a favore di un consorzio da lui presieduto. Le Commissioni tributarie provinciale e regionale respingevano il ricorso.

Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi: il raddoppio dei termini fondato su meri indizi di reato senza denuncia; l’illegittimità della notifica in qualità di amministratore di fatto; l’omessa notifica del processo verbale di constatazione; l’irrogazione delle sanzioni alla persona fisica (art. 7 d.l. n. 269 del 2003); la motivazione apparente della sentenza; e la mancata applicazione dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 sui costi e ricavi da operazioni inesistenti.

La motivazione

Il primo motivo è fondato solo quanto all’IRAP: il raddoppio dei termini scatta con l’astratta sussistenza di un reato ex d.lgs. n. 74 del 2000, ma l’IRAP — imposta sul valore della produzione, non presidiata da sanzioni penali — ne resta esclusa, e il rinvio delle norme IRAP a quelle sull’accertamento dei redditi non estende automaticamente l’art. 43. Sono invece rigettati il secondo e il terzo motivo: la notifica in proprio all’amministratore di fatto è legittima e la motivazione per relationem al processo verbale notificato alla società è sufficiente, stante l’obbligo dell’amministratore di fatto di conoscere le vicende sociali in cui si è ingerito.

È rigettato anche il quarto motivo: l’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, che pone le sanzioni a carico esclusivo della persona giuridica, non opera quando l’amministratore, anche di fatto, usa l’ente come schermo a proprio vantaggio, tornando applicabile la regola generale che colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. Rigettato il quinto motivo (motivazione non apparente, nel rispetto del minimo costituzionale). È invece fondato il sesto: la sentenza non ha verificato l’applicabilità dell’art. 8, commi 1 e 2, del d.l. n. 16 del 2012 — ius superveniens più favorevole, rilevabile d’ufficio — né distinto le operazioni soggettivamente da quelle oggettivamente inesistenti. La Corte cassa in parte qua, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio.

Implicazioni pratiche

Sul raddoppio dei termini nel regime anteriore al 2016 basta l’astratta sussistenza di un reato tributario che imponga la denuncia, a prescindere dall’esito penale; ma l’IRAP resta fuori, perché priva di copertura penale. È un punto spesso decisivo quando l’accertamento cumula più imposte: per l’IRAP valgono i termini ordinari.

L’amministratore di fatto non si sottrae: risponde in proprio di imposte e sanzioni quando la società è uno schermo, e non può dolersi di non aver ricevuto la notifica del processo verbale o di non aver partecipato alla verifica, avendo l’onere di conoscere l’attività sociale in cui si è ingerito. Sulle operazioni inesistenti, infine, l’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 impone di distinguere quelle soggettivamente da quelle oggettivamente inesistenti e di considerare, come ius superveniens più favorevole rilevabile d’ufficio, la non imponibilità dei ricavi correlati ai costi non dedotti.

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