Fumus del sequestro di canapa non escluso senza analisi del THC (Cass. pen. Sez. 4 n. 18639 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ex art. 325 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che confermi il sequestro preventivo di derivati della cannabis sativa L. qualora la doglianza non deduca una violazione di legge ma si fondi su mere asserzioni scientifiche circa l’assenza di efficacia drogante. La cessione e la commercializzazione di tali derivati integrano il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 anche in presenza di un contenuto di THC inferiore ai valori di cui all’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016, salvo che siano in concreto privi di ogni efficacia drogante o psicotropa. Il sequestro finalizzato all’accertamento della percentuale di principio attivo è attività prodromica e necessaria per la verifica della concreta offensività della condotta, non potendo la mera dichiarazione della parte sulla percentuale di THC escludere il fumus del reato.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, aveva rigettato l’istanza proposta dalla società Canapando s.r.l.s. avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero nell’ambito di un procedimento in materia di stupefacenti. Il provvedimento aveva ad oggetto le confezioni di infiorescenze di «canapa sativa» sequestrate, su iniziativa della polizia giudiziaria, presso diversi esercizi commerciali gestiti dalla società. Il sequestro non era stato convalidato per il decorso del termine di cui all’art. 355, comma 2, cod. proc. pen.. La società ricorrente, con un unico motivo, deduceva la violazione del principio di offensività, sostenendo che la percentuale di THC contenuta nella sostanza, inferiore allo 0,5%, escludesse ragionevolmente l’efficacia drogante e, quindi, il fumus del reato contestato.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente ribadito che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen..

La Corte ha quindi richiamato il principio sancito dalle Sezioni Unite n. 30475 del 2019, Castignani, condiviso dallo stesso ricorrente, secondo cui la commercializzazione dei derivati della cannabis sativa L. integra il reato di cui all’art. 73 T.U. stup. anche in presenza di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa.

Nel caso di specie, la doglianza del ricorrente è stata ritenuta aspecifica e fondata su asseriti approdi scientifici, non deducendo alcuna effettiva violazione di legge. La Corte ha evidenziato l’illogicità della censura: la finalità del sequestro, come precisato anche dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare la percentuale di THC, attività prodromica a ogni valutazione circa l’effettiva efficacia drogante della sostanza. La percentuale dichiarata dalla società non poteva quindi avere valore liberatorio, essendo il sequestro finalizzato proprio all’accertamento con finalità probatoria della stessa.

La Corte ha infine richiamato la giurisprudenza di legittimità, ivi inclusa una pronuncia emessa su ricorso della stessa società, secondo cui l’accertamento della concreta offensività della condotta richiede la verifica dell’idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante; inoltre, quanto al principio di proporzionalità, è stato ritenuto legittimo il sequestro di tutti i prodotti a base di cannabis sativa rinvenuti e destinati alla commercializzazione, dovendosi compiere l’accertamento verificando ogni singola confezione e non un campione rappresentativo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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