Permanenza dell’obbligo di concludere la VIA in caso di inerzia dei soggetti coinvolti (TAR Puglia n. 96 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere con provvedimento espresso il procedimento di valutazione d’impatto ambientale ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006 ha carattere autonomo e non è condizionato all’attività degli altri soggetti procedimentali. Detto obbligo permane anche in caso di mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC o di omessa espressione del parere da parte dell’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Lo spirare dei termini procedimentali, inclusi quelli suppletivi per l’esercizio del potere sostitutivo, determina l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione, con conseguente ordine di provvedere e riserva di nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza presentata in data 25.08.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA, relativa a un progetto di due impianti agrivoltaici e alle opere di connessione alla rete di distribuzione. L’istanza era stata preceduta da diffide del 12.05.2025 e del 13.06.2025. Nonostante l’avvio del procedimento e l’avviso pubblico, i termini stabilita dalla legge risultavano spirati senza che il procedimento fosse stato concluso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando la pacifica sussistenza dell’obbligo di provvedere in capo al Ministero, desumibile dal dato letterale dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006 e norme seguenti. La disciplina normativa pone a carico dell’Amministrazione ministeriale un obbligo autonomo di concludere il procedimento di VIA, che non viene meno neppure in presenza di ritardi o inerzie imputabili ad altri soggetti coinvolti, come la Commissione Tecnica o l’Amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. Tale interpretazione è confermata dalla giurisprudenza amministrativa unanime citata in motivazione.
Nel caso di specie, il progetto rientrava nell’elenco di cui all’Allegato I-bis del d.lgs. n. 152/2006. Dopo l’avviso pubblico del 29.03.2023, risultavano spirati tutti i termini procedimentali, inclusi quelli suppletivi previsti dall’art. 25, comma 2-quater, d.lgs. n. 152/2006 per l’esercizio del potere sostitutivo. Le amministrazioni resistenti si erano costituite con memoria di mero stile, senza fornire elementi idonei a giustificare l’inerzia.
Il Collegio ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha ordinato al Ministero di concludere il procedimento con atto espresso e motivato entro il termine di 90 giorni, riservando la nomina del Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente.
Nota della Redazione
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