Sostituzione commissario ad acta e segnalazione alla Corte dei conti (TAR Liguria n. 913 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il perdurare dell’inadempimento dell’amministrazione e del commissario ad acta nominato con la sentenza di accoglimento, nonostante la scadenza dei termini previsti e la condanna alla penalità di mora, impone la sostituzione del commissario con la nomina di un nuovo commissario nella persona del Ministro competente, con facoltà di delega. Tale sostituzione è disposta non già per un automatismo, ma in ragione della oggettiva impossibilità di conseguire altrimenti l’esecuzione del giudicato e della necessità di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale. La persistente inerzia dell’amministrazione, fonte di ingiustificati esborsi di denaro pubblico, legittima altresì la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Savona, sezione lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta del docente. A seguito dell’inadempimento, il TAR Liguria, con sentenza n. 49 del 2026, aveva accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, ordinando all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e nominando commissario ad acta il Direttore generale competente per l’eventuale inerzia successiva.
Nonostante la comunicazione della sentenza, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha pertanto proposto una nuova istanza, volta alla sostituzione del commissario ad acta rimasto inerte.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva come il comportamento dell’amministrazione sia gravemente inadempiente e si ponga in contrasto con i principi di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e con quelli di efficienza di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, oltre a costituire fonte di ingiustificati esborsi di denaro pubblico per le spese legali e le penalità di mora liquidate.
La Corte sottolinea come l’inerzia dell’amministrazione, che si ostina a non eseguire la sentenza n. 49/2026, leda il principio di effettività della tutela giurisdizionale. L’inadempimento del commissario ad acta originariamente nominato impone la sua sostituzione.
Il Collegio nomina quindi nuovo commissario ad acta il Ministro dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, che dovrà provvedere all’esecuzione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. La scelta di nominare il Ministro, e non un funzionario, è motivata dal fatto che l’inerzia dell’amministrazione ha reso necessario un intervento al vertice dell’istituzione.
La Corte dispone, infine, la trasmissione della sentenza alla Procura Regionale per la Liguria della Corte dei conti, atteso che l’ingiustificato perdurare dell’inadempimento è fonte di ulteriori danni erariali, e condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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