Improcedibilità del ricorso per accesso agli atti per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 13393 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso il silenzio-diniego serbato dall’amministrazione su un’istanza di accesso agli atti, allorché l’interesse strumentale alla conoscenza della documentazione venga meno per effetto della conclusione favorevole del procedimento amministrativo sottostante, con conseguente emissione del provvedimento finale richiesto dall’istante. La declaratoria di improcedibilità consegue alla verificazione, in corso di giudizio, dell’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata, dovendosi altrimenti la decisione risolversi in un’inutile pronuncia su una controversia ormai priva di oggetto.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva inoltrato in data 25/03/2026, a mezzo posta elettronica certificata, un’istanza di accesso alla documentazione concernente il procedimento di rinnovo del titolo di soggiorno per protezione speciale, indirizzata alla Questura di Roma e alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma. L’istanza era stata parzialmente riscontrata dalla sola Commissione Territoriale, che in data 13/04/2026 aveva fornito riscontro, mentre la Questura di Roma era rimasta silente, determinando la formazione di un silenzio parziale. La ricorrente aveva quindi proposto ricorso per la declaratoria di illegittimità di tale silenzio, successivamente impugnando con motivi aggiunti la nota della Questura di Roma del 25/05/2026, con la quale era stato comunicato il rigetto dell’istanza di accesso con riferimento a gran parte della documentazione richiesta.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha dato atto, sulla base della nota depositata dal difensore della ricorrente, che nelle more del giudizio la Commissione Territoriale di Roma aveva trasmesso, in data 12/05/2026, il verbale di audizione e il decreto di riconoscimento della protezione umanitaria, e che la Questura di Roma aveva comunicato, in data 10/07/2026, la conclusione favorevole del procedimento di rilascio del titolo di soggiorno, con invito al ritiro entro il termine di quaranta giorni.
Alla luce di tali sopravvenienze, il Collegio ha ritenuto che l’interesse alla decisione del ricorso fosse venuto meno, atteso che l’accesso alla documentazione richiesta era funzionale alla tutela della posizione soggettiva della ricorrente nell’ambito del procedimento amministrativo di rinnovo del permesso di soggiorno, ormai conclusosi con esito favorevole. La sopravvenuta carenza di interesse ha quindi determinato la declaratoria di improcedibilità, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Tribunale ha, infine, compensato le spese di lite in ragione dell’evoluzione della vicenda e della definizione in rito della controversia, provvedendo altresì alla liquidazione del compenso in favore del difensore della ricorrente, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, nella misura di euro 657,30, come determinata in applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e delle riduzioni previste dall’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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