Sospensione patente nautica annullata per difetto di istruttoria (TAR Puglia n. 62 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione della patente nautica disposta ai sensi dell’art. 40, comma 2, d.m. n. 146/2008 per atti di imprudenza o imperizia nella condotta di guida richiede l’accertamento concreto della condotta contestata. Il provvedimento che si fondi su elementi probatori non dimostrati, anzi smentiti dall’autorità stessa in sede di archiviazione, è viziato da difetto di istruttoria e difetto di motivazione, con conseguente annullamento. Non è consentito alla pubblica amministrazione di applicare la misura cautelare sulla base di una mera “ragionevole probabilità”, senza che sia stata accertata la condotta di guida imprudente o negligente. La sospensione della patente nautica, pur avendo natura preventiva e non sanzionatoria, resta pur sempre correlata a una responsabilità del conducente che deve essere provata.
Il Fatto
Un vigile del fuoco in servizio attivo, titolare di patente nautica, veniva destinatario di un decreto della Capitaneria di Porto di Gallipoli con cui si disponeva la sospensione della patente per giorni dieci, ai sensi dell’art. 40 del d.m. n. 146/2008, per un sinistro occorso a bordo di un’unità da diporto.
Nel verbalizzare l’evento, gli agenti accertatori avevano ipotizzato una condotta di guida imprudente, ma l’autorità marittima aveva successivamente archiviato il verbale di illecito amministrativo, rilevando che l’accertamento si fondava su una “ragionevole probabilità” e non su fatti direttamente constatati. Ciononostante, la Capitaneria adottava il decreto di sospensione della patente, avverso il quale il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR, deducendo violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, accogliendo il ricorso, conferma integralmente la motivazione dell’ordinanza cautelare già concessa in corso di giudizio. Il Collegio rileva che il presupposto per l’adozione della misura di sospensione è l’aver commesso atti di imprudenza o imperizia tali da compromettere l’incolumità pubblica o produrre danni. Tale presupposto richiede un accertamento concreto e documentato, non potendo la misura fondarsi su mere ipotesi ricostruttive.
Nella specie, la Capitaneria aveva essa stessa riconosciuto, nell’ordinanza di archiviazione del 29-31.10.2024, che il verbale di contestazione si basava sul paradigma della “ragionevole probabilità” e non su fatti accertati dai militari verbalizzanti. Gli agenti avevano ricostruito l’evento a distanza di tempo, senza assistervi direttamente. Tale carenza probatoria rendeva insussistente la base fattuale del provvedimento di sospensione.
Inoltre, il ricorrente aveva fornito una spiegazione alternativa dei fatti, descrivendo una manovra d’emergenza resasi necessaria per evitare l’abbordo di una cima semi-affiorante. La Capitaneria non aveva tenuto conto di tale ricostruzione e non aveva giustificato le ragioni per cui ritenesse accertate proprio le condotte che altrove aveva dichiarato non dimostrate. Ne deriva un evidente deficit istruttorio e motivazionale, integrante la violazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990.
Il Tribunale sottolinea che la sospensione della patente, pur avendo finalità cautelari e preventive e non configurando una sanzione accessoria dell’illecito amministrativo, è correlata all’accertamento della responsabilità del conducente. In mancanza di tale accertamento, il provvedimento è illegittimo e va annullato.
Alla luce della fondatezza del ricorso, la Corte annulla il decreto impugnato, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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