Decreto penale opposto con oblazione: se la nega, il Gip deve fissare il giudizio, non dichiararlo esecutivo (Cass. pen. Sez. IV n. 14390 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, a seguito di opposizione al decreto penale con richiesta di ammissione all’oblazione, dichiara esecutivo il decreto opposto in ragione dell’impossibilità di ammettere all’oblazione l’imputato, privando quest’ultimo della possibilità di rimettere in discussione, nel contraddittorio delle parti, la sua responsabilità. (Rv. 289847-01)
Il Fatto
Un automobilista destinatario di un decreto penale di condanna per guida sotto l’influenza dell’alcool proponeva opposizione, chiedendo contestualmente di essere ammesso all’oblazione. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di oblazione e, con lo stesso provvedimento, dichiarava esecutivo il decreto penale opposto.
L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 461 e 464 cod. proc. pen. e prospettando l’abnormità del provvedimento. La Procura generale concludeva per iscritto chiedendo l’annullamento senza rinvio.
La Motivazione della Corte
La Quarta Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità. Il provvedimento con cui il Gip, dopo l’opposizione al decreto penale con richiesta di oblazione, dichiara esecutivo il decreto sul presupposto dell’impossibilità di ammettere l’imputato all’oblazione è abnorme, perché lo priva della possibilità di rimettere in discussione la propria responsabilità nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 31231 del 2019, Rv. 276554). Ai sensi dell’art. 464, comma 1, cod. proc. pen., il giudice deve emettere il decreto di giudizio immediato anche quando l’imputato, con l’opposizione, non abbia chiesto il giudizio.
Le due istanze, opposizione e domanda di oblazione, restano sostanzialmente e processualmente autonome: la reiezione dell’oblazione non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’opposizione (Sez. 4, n. 25579 del 2010, Rv. 247844). La tempestiva e rituale opposizione ex art. 461 cod. proc. pen. preclude la dichiarazione di esecutività del decreto penale e la formazione del giudicato sull’imputazione (Sez. 1, n. 21855 del 2004, Rv. 228515). Il dato normativo conferma la conclusione: l’art. 464, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che, se la domanda di oblazione è presentata contestualmente all’opposizione, il giudice decide prima su di essa e poi adotta i provvedimenti del comma 1, tra cui il decreto di giudizio immediato. Il rigetto dell’oblazione, quindi, non rende inammissibile l’opposizione e non consente di dichiarare esecutivo il decreto. Inoltre, a norma dell’art. 162-bis, quinto comma, cod. pen., la domanda di oblazione può essere riproposta fino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado: la dichiarazione di esecutività priva l’imputato anche di questa facoltà. Per effetto dell’opposizione, il decreto penale è ormai privo di qualunque efficacia preclusiva, essendo destinato a essere revocato e sostituito da una nuova pronuncia.
Nel caso di specie, al rigetto dell’oblazione sarebbe dovuta seguire l’emanazione del decreto di giudizio immediato, non la declaratoria di esecutività del decreto penale. Quest’ultima è un provvedimento strutturalmente abnorme, per la carenza del relativo potere in capo al Gip, ed esorbita dagli sbocchi che l’ordinamento attribuisce al giudice dopo un decreto penale tempestivamente opposto, pregiudicando i diritti e le facoltà dell’imputato connessi all’opposizione. La Corte richiama, per la nozione di abnormità, la sintesi ricostruttiva operata dalle Sezioni Unite (n. 10869 del 2025). Ne conseguono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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