Patteggiamento entro due anni: escluse le pene accessorie fallimentari (Cass. pen. Sez. V n. 23188 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, il patteggiamento di una pena detentiva non superiore a due anni di reclusione preclude l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie per legge. L’art. 216 legge fall. non è norma speciale prevalente rispetto all’art. 445, comma primo, cod. proc. pen., né rientra tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il limite dei due anni va riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare, su concorde richiesta delle parti, applica al ricorrente, imputato di più fatti di bancarotta fraudolenta, la pena di anni due di reclusione, condizionalmente sospesa, previo riconoscimento della continuazione con un precedente giudicato relativo a un delitto tributario. Il giudice conferma altresì le pene accessorie già inflitte con la sentenza irrevocabile.
Il ricorrente impugna la decisione deducendo l’erronea applicazione degli artt. 444, 445 e 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: le sanzioni accessorie non erano contemplate nell’accordo ratificato e la legge le esclude quando il patteggiamento è contenuto nel limite di due anni di reclusione.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ne dichiara la fondatezza. Il giudice del merito ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra il reato tributario già giudicato e i delitti di bancarotta, considerando più grave la bancarotta fraudolenta aggravata ai sensi dell’art. 219, commi 1 e 2, legge fall., e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio fino alla pena finale di anni due di reclusione.
Poiché la pena finale è contenuta nel limite dei due anni, viene in rilievo la regola dell’art. 445, comma primo, cod. proc. pen., che non consente l’applicazione delle pene accessorie. Il percorso argomentativo si fonda su un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: l’art. 216 legge fall. non è norma speciale prevalente rispetto alla disciplina processuale richiamata.
La Corte richiama sul punto Sez. 5, n. 17954 del 13/02/2014 e Sez. 5, n. 15386 del 19/02/2016, e osserva che la fattispecie non rientra tra le eccezioni previste dall’art. 445, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 4, lett. e), legge 9 gennaio 2019, n. 3, come affermato da Sez. 5, n. 10988 del 28/11/2019, dep. 2020.
Quanto all’ambito di operatività del limite, il Collegio precisa che esso deve intendersi riferito, in caso di più reati legati dal vincolo della continuazione, alla pena unica finale complessivamente applicata, richiamando Sez. 5, n. 35148 del 07/07/2010. Il giudice del primo grado non ha tenuto conto di tali principi, con evidente disapplicazione degli stessi.
Ne segue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie fallimentari, che vengono eliminate.
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Nota della Redazione
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