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Ricorso inammissibile ma salvato dal coimputato: le spese processuali restano dovute (Cass. pen. Sez. II n. 13138 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di legittimità, il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile ma che si sia giovato dell’estensione degli effetti favorevoli derivanti dall’accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, dev’essere condannato al pagamento delle spese processuali, operando l’effetto estensivo di cui all’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. e il regime previsto dall’art. 616 cod. proc. pen. su piani differenti, senza alcuna possibile interazione. (Rv. 289764-01)

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. a seguito di concordato sui motivi, rideterminava la pena di due coimputati in misura inferiore a cinque anni di reclusione (rispettivamente quattro anni, cinque mesi e dieci giorni e cinque anni e quattro mesi, con pena-base per il reato più grave, ridotta per il rito, di quattro anni). Revocava l’interdizione legale applicata in primo grado a uno di essi, ma confermava nel resto la sentenza, inclusa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il primo ricorrente lamentava l’omessa pronuncia di immediato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., sostenendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni delle persone offese. Il secondo, oltre a censure analoghe sui capi relativi alle armi, deduceva la violazione dell’art. 29 cod. pen.: ridotta la pena sotto i cinque anni, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici avrebbe dovuto essere sostituita con quella temporanea di cinque anni.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ricorda che, con il concordato in appello, le parti stipulano un negozio processuale che il giudice può solo accogliere o rigettare, e che non può essere modificato unilateralmente con il ricorso per cassazione, salva l’illegalità della pena (Sez. U, n. 5466 del 2004, Rv. 226715). Il giudice non deve motivare sul mancato proscioglimento né sull’inutilizzabilità delle prove, perché la rinuncia ai motivi limita la sua cognizione (Sez. 2, n. 22002 del 2019, Rv. 276102). La rinuncia produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità: il ricorso del primo imputato è quindi inammissibile, e lo è anche il primo motivo del secondo.

È invece fondato il motivo sulla pena accessoria. L’applicazione illegale di una pena accessoria in sentenza emessa a seguito di concordato è deducibile in cassazione, perché il giudice di appello, nel recepire l’accordo, deve eliminare la pena accessoria divenuta illegale per effetto della rideterminazione, anche se non oggetto dell’accordo (Sez. 3, n. 41411 del 2025, Rv. 289033; Sez. 5, n. 11940 del 2020, Rv. 278806). Poiché la condanna è superiore a tre ma inferiore a cinque anni, la Corte annulla senza rinvio ex art. 620 cod. proc. pen. e sostituisce l’interdizione perpetua con quella temporanea di cinque anni, ai sensi dell’art. 29 cod. pen.

Questo accoglimento giova anche al coimputato il cui ricorso è inammissibile. L’art. 587, comma 1, cod. proc. pen. estende ai concorrenti nel medesimo reato, non impugnanti o con impugnazione inammissibile, gli effetti favorevoli dei motivi non esclusivamente personali (Sez. 2, n. 39096 del 2025, Rv. 289007), tra cui quelli sull’errata applicazione dei criteri di calcolo della pena (Sez. 3, n. 26676 del 2025, Rv. 288738-02). Per le pene accessorie, in caso di continuazione, rileva la pena-base per il reato più grave, ridotta per il rito, e non la pena complessiva (Sez. 4, n. 30040 del 2024, Rv. 286862-03): anche per il coimputato essa era di quattro anni, sicché la violazione di legge era comune a entrambi e non implicava alcun potere discrezionale.

L’effetto estensivo non elimina però l’obbligo di pagare le spese. Esso opera ope legis come rimedio straordinario che revoca il giudicato in favore del non impugnante (Sez. 1, n. 9929 del 2020, Rv. 278688), e la sua natura eccezionale esclude ogni incidenza sul regime delle spese, dettato in via esclusiva dall’art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 30737 del 2016, Rv. 267406). I due meccanismi operano su piani diversi, senza interazione: l’obbligo generato dalla condanna inutilmente impugnata sopravvive autonomamente. Il coimputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle ammende, pur beneficiando della sostituzione della pena accessoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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