|  | 

Assolto per insufficienza di prove: il querelante non paga le spese, ma l’imputato può impugnare la formula (Cass. pen. Sez. V n. 14432 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di reati perseguibili a querela, sussiste l’interesse dell’imputato all’impugnazione della sentenza di assoluzione con formula dubitativa poiché questa comporta l’esclusione della condanna del querelante alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell’imputato, risultando “in re ipsa” l’insussistenza dell’elemento soggettivo della colpa e, a maggior ragione, della colpa grave. (Rv. 289866-01)

Il Fatto

Il Giudice di pace di Reggio Emilia ha assolto l’imputato dal reato di minaccia (art. 612 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, con formula dubitativa ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., «stante l’incertezza circa i fatti». La vicenda riguardava una telefonata con la persona offesa, interrotta subito da quest’ultima; la registrazione audio prodotta dalla difesa non aveva potuto essere pienamente verificata dal consulente, e il giudice non aveva escluso un fraintendimento da parte della querelante, considerato il tono «autoritario, non maleducato ma forte» e la tensione del momento.

L’imputato ha proposto appello lamentando il mancato accoglimento della richiesta di condanna della querelante, costituita parte civile, al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali; in subordine chiedeva la sostituzione della formula dubitativa con quella piena, ove la prima fosse ritenuta preclusiva di tali condanne. Il Tribunale di Reggio Emilia, ritenuta la propria incompetenza ai sensi dell’art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, ha convertito l’appello in ricorso per cassazione. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio; la parte civile ha chiesto l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ha rigettato il ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo: per i reati a querela, in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste, l’art. 542 cod. proc. pen. rinvia all’art. 427 cod. proc. pen., che prevede la condanna del querelante alla rifusione delle spese dell’imputato (salvo compensazione per giusti motivi) e, in caso di colpa grave, al risarcimento dei danni. L’imputato può impugnare le disposizioni relative a tali domande (art. 574, comma 2, cod. proc. pen.) e, davanti al giudice di pace, il mezzo è il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000 (Sez. 2, n. 23142/2011). È vero che il giudice di pace aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta e che tale omissione è di regola illegittima (Sez. 5, n. 13809/2020).

Tuttavia la Corte costituzionale (sentenze nn. 180 e 423 del 1993) ha escluso ogni automatismo: la condanna del querelante presuppone un motivato giudizio positivo sulla colpa nell’esercizio del diritto di querela, intesa come leggerezza o temerarietà nel racconto esposto in querela, non come rimprovero ex post (Sez. 2, n. 56929/2017; Sez. 2, n. 3099/2022). A fronte di un proscioglimento fondato sul dubbio probatorio, che presuppone un quadro insufficiente o contraddittorio e quindi una possibilità di colpevolezza, l’esercizio della querela non può dirsi ingiustificato né colposo. L’assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. esclude perciò sia la condanna alle spese sia la lite temeraria, essendo in re ipsa l’insussistenza della colpa (Sez. 2, n. 51681/2023). Il rigetto implicito della richiesta risultava dalla struttura complessiva della motivazione assolutoria (Sez. 4, n. 5396/2022).

Proprio perché dalla formula dipende la sorte delle spese ex art. 542 cod. proc. pen., la Corte ha riconosciuto che l’imputato assolto con formula dubitativa ha interesse a impugnare la sentenza sotto il profilo della formula adottata. Nel caso concreto, però, il secondo motivo mirava a una rivalutazione probatoria, fondata sulla registrazione audio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *