Da truffa a rapina in appello: se il reato spettava al collegio, cadono entrambe le sentenze (Cass. pen. Sez. II n. 14987 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso in cui in grado di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal Tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l’eccezione di incompetenza sia stata proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero, per garantire la verifica dell’imputazione nel contraddittorio dell’udienza preliminare. (Rv. 289777-01)
Il Fatto
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, aveva condannato l’imputata per concorso nel delitto di tentata truffa. La Corte d’appello di Napoli, in riforma della sentenza, ha riqualificato il fatto come tentata rapina impropria aggravata dalla riunione di più persone, confermando la condanna alla pena di un anno e nove mesi di reclusione.
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 521, comma 1, e 597, comma 3, cod. proc. pen. Il giudizio di primo grado si era svolto davanti a un giudice monocratico, mentre per la tentata rapina aggravata la cognizione spetta, ai sensi dell’art. 33-bis cod. proc. pen., al tribunale in composizione collegiale: ne deriverebbe la nullità della sentenza di primo grado, pronunciata da un giudice funzionalmente incompetente. All’udienza il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze, con trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Nola.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione ha ritenuto il ricorso fondato, aderendo all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 19900/2023, Rv. 284784-01; Sez. 6, n. 33854/2024, Rv. 286868-01; Sez. 6, n. 8141/2020, Rv. 278356-01), a fronte dell’indirizzo contrario espresso da Sez. 6, n. 23315/2021, Rv. 281524-01, secondo cui la riqualificazione in appello non imporrebbe l’annullamento della sentenza di primo grado, rilevando solo il rispetto della competenza del giudice di primo grado e non le regole di attribuzione tra collegio e monocratico.
La Corte ha spiegato le ragioni dell’adesione all’orientamento prevalente. L’art. 33-octies, comma 1, cod. proc. pen. si applica non solo quando la violazione delle regole sulla ripartizione tra tribunale collegiale e monocratico derivi dall’originaria formulazione dell’imputazione da parte del pubblico ministero, ma anche quando consegua alla riqualificazione operata dal giudice dell’impugnazione. In entrambi i casi l’imputato subisce lo stesso pregiudizio: la mancata verifica dell’imputazione nel contraddittorio dell’udienza preliminare. La formulazione ampia della norma non consente di escluderne l’applicazione quando la perdita di garanzie derivi dalla riqualificazione giudiziale. Né argomenti contrari possono trarsi dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che consente al giudice d’appello di dare al fatto una definizione più grave purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado: quella disciplina riguarda la distribuzione dei processi tra uffici giudiziari diversi, mentre l’art. 33-octies dà rilievo specifico, in appello, alla violazione delle regole di ripartizione interne allo stesso ufficio. La devoluzione della questione al giudice collegiale in sede di gravame non può sanare il vulnus dell’originaria attribuzione non rispettata.
Nel caso concreto la Corte d’appello aveva legittimamente riqualificato il fatto, ma aveva confermato la sentenza di primo grado in violazione dell’art. 33-octies cod. proc. pen., invece di trasmettere gli atti al pubblico ministero. Il difensore aveva tempestivamente eccepito il vizio nel primo atto utile dopo la riqualificazione, cioè con il ricorso per cassazione. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Nola.
Nota della Redazione
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