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Arresto non convalidato e misura negata: il ricorso del pm diventa appello per la parte cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 14885 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È esperibile ricorso per cassazione avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di mancata convalida dell’arresto o del fermo, ma non nei confronti del contestuale provvedimento di rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare, che è impugnabile dal pubblico ministero con appello ai sensi dell’art. 310, comma 1, cod. proc. pen., sicché, ove quest’ultimo abbia proposto un unico ricorso con riguardo ad entrambi i provvedimenti, tale impugnativa può essere decisa, in sede di legittimità, nella sola parte afferente alla mancata convalida del provvedimento precautelare, dovendo essere, invece, convertita in appello, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., nella parte relativa al rigetto dell’istanza cautelare. (Rv. 289817-01)

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Larino non aveva convalidato l’arresto eseguito nei confronti di un indagato per resistenza a pubblico ufficiale continuata (artt. 81 e 337, primo e secondo comma, cod. pen.) e aveva rigettato la contestuale richiesta di misura cautelare. Secondo il verbale, l’indagato non si era fermato all’alt della Polizia, era fuggito ad altissima velocità nel centro abitato, contromano, e in un’area di servizio aveva accelerato verso un agente sceso con la paletta, rischiando di investirlo, causando poi collisioni con altri veicoli.

Il giudice aveva ritenuto l’arresto esercitato in carenza di gravità del fatto e di pericolosità del soggetto, giovane e incensurato, valorizzando le dichiarazioni rese nell’interrogatorio di garanzia: l’indagato aveva riferito di essere stato inseguito da un’auto civile e di aver temuto un agguato. Il pubblico ministero ha proposto un unico ricorso per cassazione contro entrambe le statuizioni, denunciando che il giudice aveva sovrapposto un giudizio ex post alla valutazione ex ante propria della polizia giudiziaria.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione affronta prima la questione processuale. Il ricorso per cassazione è ammesso contro la mancata convalida dell’arresto, ma non contro il diniego della misura cautelare, impugnabile dal pubblico ministero con appello ex art. 310 cod. proc. pen.: i due provvedimenti, pur contestuali, sono autonomi (Sez. 6, n. 34031 del 2003). Un precedente (Sez. 1, n. 9524 del 2019) aveva escluso che, in caso di ricorso unico, la parte relativa alla misura potesse essere convertita in appello. La Corte non condivide questa conclusione: le Sezioni Unite n. 45371 del 2001 hanno chiarito che il giudice adito con un mezzo diverso da quello prescritto deve limitarsi a verificare l’impugnabilità oggettiva del provvedimento e la voluntas impugnationis, e che l’unico limite alla conversione è l’inimpugnabilità dell’atto. Poiché il rigetto della misura è appellabile, il ricorso erroneamente proposto va convertito in appello cautelare (favor impugnationis), anche quando la censura sia contenuta nello stesso atto con cui si impugna correttamente la mancata convalida. Gli atti sono trasmessi al Tribunale di Campobasso per l’appello ex art. 310.

Quanto alla convalida, il giudice, oltre a verificare i termini degli artt. 386 e 390 cod. proc. pen., deve controllare la legittimità dell’operato della polizia con un controllo di ragionevolezza sulla flagranza e sulla configurabilità astratta di uno dei reati degli artt. 380 e 381, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto e sulla base degli elementi allora conosciuti, senza estendersi ai gravi indizi, alle esigenze cautelari o alla responsabilità (Sez. 6, n. 8341 del 2015; Sez. 5, n. 1814 del 2015).

Nel caso concreto i fatti descritti dagli operanti, non contestati nella loro materialità, erano astrattamente idonei a configurare la resistenza (Sez. 2, n. 44860 del 2019) e sintomatici della gravità del fatto e della pericolosità dell’agente. Il giudice ha invece dedotto l’assenza dei presupposti ex post, dalle sole dichiarazioni dell’indagato, non percepibili al momento dell’intervento, travalicando i limiti del giudizio di convalida. L’ordinanza di non convalida è annullata senza rinvio: il ricorso riguarda una fase ormai esaurita ed è finalizzato solo a definire la correttezza dell’operato della polizia, sicché un rinvio produrrebbe una pronuncia meramente formale (Sez. 3, n. 14971 del 2022).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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